Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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(LAMal) e dell’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992180 sull’assicurazione militare (LAM). Tale meccanismo di ridistribuzione si è dimostrato efficace, per esempio, nell’ambito della tassa sui COV conformemente all’articolo 23b dell’ordinanza del 12 novembre 1997181 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV).
Capoverso 4: per l’esecuzione di diverse misure previste dalla futura LPCan le autorità federali competenti dovranno sostenere costi che non possono essere imputati individualmente a chi li ha cagionati e pertanto non possono essere nemmeno coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 66. Tali oneri devono essere finanziati con un’indennità di esecuzione che viene dedotta dalle entrate della tassa d’incentivazione (v. cpv. 1). Il meccanismo dell’indennità di esecuzione viene applicato, per esempio, anche nel caso della tassa sul CO2 (cfr. art. 38 della legge sul CO2). Si tratta nello specifico dei costi relativi alle misure di esecuzione nei seguenti ambiti:
- la riscossione (UDSC) e la distribuzione (UFSP) della tassa d’incentivazione, compresa la proposta delle corrispondenti aliquote da sottoporre al Consiglio federale secondo quanto previsto all’articolo 63 capoverso 4 (UFSP) (lett. a);
- il controllo del mercato, compresa l’alta vigilanza sull’esecuzione della futura LPCan, il coordinamento delle misure di esecuzione da parte dei Cantoni e la creazione di un’eventuale piattaforma di coordinamento di cui all’articolo 84, lo sviluppo e la gestione del sistema di tracciabilità di cui all’articolo 85, le misure di controllo concernenti i titolari di un’autorizzazione di coltivazione e di fabbricazione, la gestione del portale per le notifiche dei prodotti di cui all’articolo 34, le misure di controllo relative alla vendita online, in particolare il rispetto dei requisiti di cui alla sezione 4 del capitolo 5, il rispetto del divieto di pubblicità su Internet di cui all’articolo 11 capoverso 2 (UFSP) (lett. b);
- il monitoraggio di cui all’articolo 68 (UFSP, Ufficio federale di statistica [UST]) (lett. c);
- le misure di protezione dei giovani, di prevenzione e di riduzione dei danni di cui all’articolo 3b capoverso 2 LStup, compresa l’informazione del pubblico di cui all’articolo 89 attraverso campagne di sensibilizzazione, la messa a disposizione di materiale informativo ecc. (UFSP) (lett. d).
Capoverso 5: l’ammontare dell’indennità di esecuzione deve essere stabilita dal Consiglio federale. Sulla base di una stima delle spese di esecuzione effettuata nel contesto dell’analisi dell’impatto della regolamentazione e dello studio di modellizzazione sulla tassa d’incentivazione e delle entrate previste calcolate, il Consiglio federale stabilisce una percentuale fissa o un importo massimo assoluto (cfr. art. 132 dell’ordinanza del 30 novembre 2012182 sulla riduzione delle emissioni di CO2) che viene dedotto dalla tassa d’incentivazione ai fini dell’indennità di esecuzione. Il Consiglio
180 RS 833.1
181 RS 814.018
182 RS 641.711