Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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federale ha la facoltà di modificare tale percentuale qualora le spese d’esecuzione dovessero essere notevolmente superiori o inferiori alle spese d’esecuzione effettive sostenute dalle autorità federali. Deve disciplinare altresì le modalità e la procedura relative alla distribuzione dei proventi alla popolazione, le quali potrebbero essere analoghe a quelle relative alla distribuzione della tassa d’incentivazione sui composti organici volatili di cui all’articolo 23b OCOV. La distribuzione dovrebbe avvenire con cadenza annuale. Non va considerata la rimunerazione dei proventi della tassa.

Minoranza: art. 65 cpv. 2, 3 e 5

Una minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) chiede che i proventi della tassa d’incentivazione vengano versati all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). La distribuzione per il tramite dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione militare (cpv. 3) va quindi stralciata e il Consiglio federale deve disciplinare per contro la distribuzione per il tramite dell’AVS (cpv. 5).

Art. 66 Emolumenti

I costi direttamente imputabili per le decisioni e le prestazioni delle autorità federali competenti vengono riscossi sotto forma di emolumenti. Si tratta in particolare dei seguenti compiti esecutivi:

- il rilascio di autorizzazioni per i coltivatori e i fabbricanti di cui all’articolo 15 e seguenti (UFSP);

- il richiamo di cui all’articolo 36 (UFDC);

- il rilascio della concessione di vendita online di cui all’articolo 48 e seguenti (UFSP);

- il rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione di cui all’articolo 58 (Swissmedic).

Art. 67 Emolumenti cantonali e tassa di vigilanza

Capoverso 1: anche i Cantoni devono poter riscuotere emolumenti a copertura dei costi delle loro decisioni e prestazioni nell’ambito della futura LPCan. Tali emolumenti vengono riscossi segnatamente per le decisioni e le prestazioni direttamente imputabili.

Capoverso 2: per il finanziamento delle spese d’esecuzione non coperte da emolumenti i Cantoni possono riscuotere una tassa di vigilanza in conformità al relativo diritto cantonale. Si tratta di una tassa forfettaria riscossa secondo il principio di causalità. Ai fini di un’armonizzazione con la tassa d’incentivazione, le eventuali tasse di vigilanza cantonali devono essere riscosse presso i punti vendita. La riscossione di entrambe le tasse presso lo stesso luogo semplifica infatti l’esecuzione. Inoltre, la riscossione avviene alla fine della catena di creazione del valore. Infine, viene soddisfatto il principio di causalità, in quanto la tassa viene riscossa unicamente sui prodotti venduti.