Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Per quanto riguarda l’articolo 71 paragrafo 2, gli Stati del Benelux, della Germania e della Francia hanno tuttavia adottato, in occasione della firma dell’accordo, una dichiarazione comune che recita: «Se una Parte contraente deroga al principio di cui all’articolo 71, paragrafo 2 nel quadro della sua politica nazionale di prevenzione e di trattamento della tossicodipendenza, tutte le Parti contraenti prendono le misure amministrative e penali necessarie per prevenire e reprimere l’importazione e l’esportazione illegali di stupefacenti e di sostanze psicotrope in particolare verso il territorio delle altre Parti contraenti». Tale dichiarazione costituisce parte integrante della CAAS e pertanto si applica anche alla Svizzera in quanto Stato associato a Schengen.
Alla luce di tale dichiarazione, le disposizioni della CAAS devono essere interpretate come tali da imporre innanzitutto l’adozione di misure che evitino che una politica interna più liberale in materia di stupefacenti possa avere ripercussioni negative sugli altri Paesi membri. All’occorrenza, tali Paesi dovrebbero quindi contrastare gli effetti negativi del turismo della droga attraverso rigorosi controlli delle importazioni e delle esportazioni in coordinamento con gli altri Paesi membri.
I Paesi membri non sono però obbligati a rinunciare a una politica progressista in materia di droga. Il quadro giuridico della CAAS lascia infatti ai Paesi membri un considerevole margine di manovra per condurre la loro politica nazionale in materia di droghe e quindi la facoltà di decidere in che misura l’acquisizione, la coltivazione, la detenzione e l’impiego della canapa per uso personale a fini ricreativi possono essere autorizzati nel contesto nazionale260.
Per quanto riguarda l’impatto extraterritoriale, il progetto preliminare prevede diverse disposizioni volte a impedire conseguenze negative per i Paesi terzi. È quindi vietata la vendita ai minori, ai frontalieri, ai turisti e ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata al fine di prevenire un eventuale turismo della droga (art. 42 cpv. 1 lett. j e 52 cpv. 1 lett. j). L’esportazione commerciale è autorizzata soltanto se lo Stato destinatario consente l’importazione, ed è richiesta un’autorizzazione da parte di Swissmedic (art. 58 e 59). Inoltre, l’importazione, il transito e l’esportazione di canapa sono vietate in assenza di autorizzazione (art. 57). Il sistema elettronico di tracciabilità della canapa (art. 85) previsto nella legislazione attuale garantisce da parte sua un controllo rigoroso della canapa lungo l’intera catena di produzione al fine di evitare ripercussioni sui Paesi vicini.
Alla luce di quanto precede, il progetto preliminare può essere considerato conforme alla CAAS.
7.2.4 Conformità al diritto commerciale internazionale
Il progetto preliminare è compatibile con gli obblighi di diritto commerciale della Svizzera in quanto membro dell’OMC e nell’ambito dei suoi accordi di libero scambio. Ciò, in particolare, in quanto il progetto non contiene misure che riserverebbero
260 Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, 5403.