Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Convenzione unica sugli stupefacenti, v. n. 7.2.1). Le diverse misure complementari e necessarie dal punto di vista della salute pubblica previste dal progetto preliminare tengono conto dei rischi per la salute legati alla canapa e della sua classificazione come stupefacente, come per esempio il divieto di pubblicità (v. art. 11), i requisiti di sicurezza dei prodotti e di imballaggio (v. cap. 4, sezioni 2 e 3), la vendita in concessione, soggetta a controlli severi e non a scopo di lucro (v. cap. 5) o la tassa d’incentivazione (v. cap. 7). In conformità con la classificazione come stupefacente va inoltre controllata l’intera catena di creazione del valore commerciale mediante il sistema elettronico di tracciabilità (v. art. 85).

Attraverso la creazione di un mercato della canapa controllato si intende inoltre contrastare il mercato illegale. Per non incentivare il consumo di canapa si devono adottare al contempo misure volte a un aumento dei prezzi o a una limitazione della disponibilità dei prodotti della canapa che comportano maggiori rischi per la salute.

Minoranza: Art. 1 lett. a0

Una minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) propone che lo scopo principale della LPCan sia quello di ridurre il consumo di canapa nella popolazione, in particolare tra i giovani e le persone a rischio.

Art. 2 Oggetto

Il progetto preliminare prevede una regolamentazione completa, in virtù di una legge speciale, per gli stupefacenti che producono effetti del tipo del tetraidrocannabinolo (THC) e vengono impiegati a fini non medici. Il termine «stupefacente che produce effetti del tipo del THC» comprende in particolare la canapa, ma anche il THC inteso come sostanza pura. Questi stupefacenti sono accomunati dal fatto di contenere tutti il principio attivo THC (v. il commento relativo all’art. 3 e alla modifica all’art. 2 lett. a LStup in Modifica di altri atti legislativi, allegato 1, n. 3).

Oltre al possesso, alla dispensazione, alle restrizioni e ai divieti (lett. a), il progetto preliminare disciplina in particolare l’autoapprovvigionamento (lett. b), la coltivazione della canapa e la fabbricazione dei prodotti della canapa a titolo commerciale (lett. c), la vendita (lett. d) nonché l’importazione, il transito e l’esportazione (lett. e). Il progetto preliminare prevede inoltre una tassa d’incentivazione per orientare il consumo di canapa facendo leva sul prezzo, un’indennità di esecuzione per la Confederazione e la riscossione di emolumenti (lett. f) nonché disposizioni penali volte a sanzionare eventuali violazioni (lett. g).

Art. 3 Rapporto con la legge sugli stupefacenti

Capoverso 1: in considerazione del fatto che la canapa e il THC rimangono classificati come stupefacenti continuano a trovare applicazione le disposizioni della LStup menzionate al capoverso 1. Il termine canapa viene infatti definito nel diritto in materia di stupefacenti (v. al riguardo la modifica all’art. 2 lett. a n. 3 LStup in Modifica di altri atti normativi, n. 3) e nell’OEStup-DFI secondo l’articolo 2a LStup (lett. a). In questi testi legislativi viene definito che la canapa è uno stupefacente che produce effetti del tipo del tetraidrocannabinolo. In futuro la sostanza «canapa» di cui negli elenchi