Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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notturna s’intende limitare l’accesso ai prodotti della canapa, in quanto il consumo problematico in combinazione con alcolici si rileva soprattutto di notte. Inoltre, le esperienze con i divieti notturni di vendita e di consegna degli alcolici sono positive.

Due proposte di minoranza riguardano gli articoli 40 e 49 relativi alle condizioni per il rilascio di una concessione di vendita nei punti vendita oppure online: una minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propone di impiegare gli utili, tra l’altro, per le attività più circoscritte di «lotta alle dipendenze» invece che per le attività più estese di «aiuto in caso di dipendenze». Un’altra minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propone di stralciare la disposizione relativa all’indennità del personale di vendita, in quanto le restanti disposizioni sarebbero sufficienti a imporre l’assenza di scopo di lucro. Questa disposizione darebbe inoltre adito a questioni di diritto fiscale.

Tassa d’incentivazione

Una minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propone in un’alternativa che la vendita di prodotti della canapa sia gravata da un’imposta anziché da una tassa d’incentivazione («alternativa riguardante l’imposizione»). L’imposta andrebbe strutturata in modo analogo all’imposta sul tabacco. Per la minoranza non comprende per quale motivo i prodotti della canapa debbano essere trattati diversamente dagli alcolici e dai prodotti del tabacco. I prodotti della canapa dovrebbero essere anch’essi tassati e il gettito fiscale dovrebbe essere impiegato per finanziare l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Poiché la riscossione di imposte incide sull’autonomia finanziaria dei Cantoni, la Confederazione necessita a tal fine di una base esplicita nella Costituzione101. Per tale motivo, il contenuto del progetto preliminare dovrebbe essere modificato nello spirito dell’alternativa proposta e nel contempo dovrebbe essere presentato un progetto supplementare di modifica costituzionale.

Una minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propone di fissare nell’articolo 62 termini più brevi per il conseguimento degli obiettivi di incentivazione e di perseguire inoltre una maggiore limitazione del consumo tra la popolazione. Gli obiettivi relativi al consumo problematico dovrebbero quindi essere raggiunti già nell’undicesimo anziché nel venticinquesimo anno dall’entrata in vigore della legge. Per contro, verrebbero meno gli obiettivi intermedi previsti nel progetto preliminare a partire dal decimo anno dall’entrata in vigore. Per quanto riguarda l’obiettivo relativo al consumo tra la popolazione, secondo la minoranza a partire dal sesto anno dall’entrata in vigore, la quantità totale di THC pro capite venduta ogni anno non dovrebbe superare la quantità venduta in media nei primi cinque anni successivi all’entrata in vigore. La minoranza ritiene che gli oriz-

101 Per la base di tassazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, cfr. art. 131 cpv. 1 lett. a Cost.; per gli alcolici cfr. art. 131 cpv. 1 lett. b e c Cost. Cfr. anche la nota dell’UFG del

28 gennaio 2025 all’attenzione della CSSS-N «Lenkungsabgaben und ihre Verteilung an die Bevölkerung», consultabile all’indirizzo www.parlamento.ch > 20.473 > Documenti delle commissioni pubblici.