Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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dell’OEStup-DFI dovrà comprendere, conformemente alla Convenzione unica sugli stupefacenti, le piante di canapa o parti di esse nonché tutti gli oggetti e i preparati fabbricati a partire dalla canapa, in particolare gli estratti di canapa, le tinture di canapa, l’olio di canapa e la resina di canapa (hashish), ma solo se la pianta di canapa o i preparati presentano un tenore di THC totale di almeno l’1 per cento. Il THC è il principio attivo psicotropo della canapa. Il tenore totale di THC indica la somma di delta-9-tetraidrocannabinolo presente naturalmente e di tutti gli acidi delta-9-THC contenuti105. Il termine canapa definito nel diritto in materia di stupefacenti, e rilevante ai fini del presente progetto preliminare, si distingue quindi dal termine botanico Cannabis sativa L., che indipendentemente dal tenore di THC corrisponde alla pianta della canapa. Il valore limite di THC per la canapa è stato introdotto nell’OEStup-DFI su proposta della SSML successivamente alla revisione della LStup del 2008 ed è in vigore dal 1° luglio 2011 (v. n. 2.1.2 e 3.1.2).

Per semplificare l’utilizzo del materiale di moltiplicazione delle piante di canapa, in futuro i semi e le talee di canapa non dovranno più essere classificati come stupefacenti. Ad oggi figurano anch’essi negli elenchi dell’OEStup-DFI se possono dare origine a piante di canapa con un tenore totale di THC di almeno l’1 per cento. I semi e le talee sono però privi di THC o ne contengono solo quantità molto ridotte. La loro classificazione come stupefacenti è quindi errata dal punto di vista tecnico e non può più essere giustificata con la revoca del divieto di impiego della canapa per fini non medici106. I semi e le talee di canapa non soggiacciono nemmeno al sistema internazionale di controllo delle droghe, segnatamente la Convenzione unica sugli stupefacenti. In alcuni Paesi, come l’Austria, questo materiale vegetativo di moltiplicazione può essere quindi commercializzato liberamente nonostante il vigente divieto della canapa. Nel contesto del progetto preliminare i semi e le talee di canapa sono quindi disciplinati solo laddove richiesto a fini della protezione dei giovani (v. art. 8 cpv. 1 e art. 11), della protezione della salute (v. art. 27 cpv. 5, 28 cpv. 5, 29 cpv. 2) e del controllo del mercato (v. art. 85).

La prevenzione, la terapia e la riduzione dei danni (lett. b) si orientano alle disposizioni corrispondenti della LStup (capitolo 1a). Le misure della LStup in tali ambiti risultano adeguate – con alcune modifiche di minore entità (v. allegato Modifica di altri atti normativi, n. 3) – anche in caso di abrogazione del divieto degli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC. In particolare, la Confederazione e i Cantoni devono continuare a svolgere attività di sensibilizzazione, consulenza e prevenzione con un occhio di riguardo particolare per la protezione dei bambini e dei giovani. Nel complesso, anche in futuro si terrà conto per la canapa del principio dei quattro pilastri di cui all’articolo 1a LStup, dimostratosi valido. Non è pertinente, e di conseguenza non applicabile, la disposizione relativa alle cure basate sulla prescrizione di eroina (art. 3e cpv. 3 LStup).

Per quanto concerne questioni specifiche legate alla protezione e al trattamento dei dati trovano applicazione le corrispondenti disposizioni in materia della LStup, per

105 Questi acidi si trasformano in THC con effetti psicotropi mediante la cosiddetta decarbossilazione, un processo che ha luogo anche fumando marijuana o hashish.

106 Il divieto di impiego della canapa a fini medici è già stato abrogato nel 2022 con la modifica della LStup del 19 marzo 2021 concernente i medicamenti a base di canapa (RU 2022 385; BBl 2020 5391).