Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Art. 5 Definizioni

Capoverso 1: i prodotti della canapa sono prodotti a fini non medici che sono o contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC (lett. a). Questi prodotti contengono quindi canapa o THC fabbricato per via semisintetica o sintetica (v. il commento all’art. 3 cpv. 1 lett. a). Non rientrano in questa categoria i prodotti della canapa destinati a essere fumati o vaporizzati che presentano un tenore totale di THC inferiore all’1 per cento (questi rientrano nel campo d’applicazione della LPTab). Affinché la canapa diventi un prodotto della canapa, quest’ultimo deve essere in una determinata forma e destinato al consumo umano e alla vendita. Deve quindi rispondere in particolare ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla futura LPCan (v. la sezione 2 del capitolo 4). Per poter immettere il prodotto sul mercato, è necessario inoltre rispettare le disposizioni in materia di imballaggio e dichiarazione per la categoria di prodotto interessata (v. la sezione 3 del capitolo 4). Per esempio, un fiore di canapa diventa un prodotto della canapa pronto per l’uso solo se fabbricato e imballato conformemente alle disposizioni di qualità vigenti e corredato delle avvertenze e delle informazioni sul prodotto previste. Il progetto preliminare fa rientrare nel termine «prodotti della canapa» differenti categorie di prodotti, ovvero prodotti destinati a essere fumati, vaporizzati, ingeriti, applicati all’interno della bocca, fiutati e applicati sulla pelle.

Per materiale di base (lett. b) si intendono le materie prime con un tenore di THC di almeno l’1 per cento destinate a essere trasformate in prodotti della canapa. Il materiale di base non è pronto all’uso e non può quindi essere venduto ai consumatori (o ai consumatori finali). Può trattarsi di fiori di canapa o di altre parti della pianta, estratti di canapa o anche il THC fabbricato per via semisintetica o sintetica. Secondo il presente progetto preliminare, la sostanza «canapa» ai sensi del diritto in materia di stupefacenti (v. il commento all’art. 3 cpv. 1) può essere quindi sia un prodotto della canapa (v. lett. a) sia materiale di base per fabbricare un prodotto della canapa.

I prodotti della canapa destinati a essere fumati (lett. c) vengono consumati, mescolati o non mescolati, mediante un processo di combustione. Rientrano in questa categoria tutti i prodotti che possono essere fumati, per esempio le sigarette alla canapa pronte al consumo (i cosiddetti «pre-roll»), ma anche in linea di principio i prodotti non mescolati come i fiori di canapa, l’hashish o gli estratti di canapa ottenuti mediante estrazione a base di solventi, che possono essere sia fumati sia consumati in altro modo (il cosiddetto «dual use»; v. lett. d per le deroghe).

I prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati (lett. d) comprendono, da un lato, i prodotti della canapa liquidi (i cosiddetti «liquidi al THC») che vengono utilizzati con una sigaretta elettronica (le cosiddette «vape pen»). Questi liquidi contengono un estratto della pianta di canapa contenente THC mescolato a un liquido veicolante (nella maggior parte dei casi il glicole propilenico e la glicerina, come per le sigarette elettroniche). Si tratta quindi di un prodotto della canapa mescolato ad additivi. Oppure il liquido veicolante contiene THC fabbricato per via (semi)sintetica. Riscaldando il liquido contenente THC, quest’ultimo viene vaporizzato e inalato. L’utilizzo di questi prodotti è analogo a quello del liquido di ricarica contenente nicotina delle sigarette elettroniche.