Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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esempio in relazione alle autorizzazioni d’importazione e d’esportazione di Swissmedic di cui agli articoli 18a e 18e LStup (lett. c).

Anche l’articolo 29b LStup concernente la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti continuerà a essere applicabile anche agli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC per consentire all’Ufficio federale di polizia (fedpol) l’esecuzione dei propri compiti (lett. d).

Capoverso 2: gli stupefacenti con effetti del tipo del THC impiegati a scopi medici e scientifici non rientrano nel campo d’applicazione del progetto preliminare, ma sono interamente assoggettati alla LStup e al sistema di controllo di Swissmedic previsto dalla legislazione in materia di stupefacenti secondo l’ordinanza del 25 maggio 2011107 sul controllo degli stupefacenti (OCStup). Per la prescrizione di tali stupefacenti da parte dei medici continueranno quindi a trovare applicazione gli obblighi di diligenza secondo l’articolo 11 LStup, più stringenti rispetto a quelli applicabili ad altri medicamenti. La ricerca fondamentale non orientata allo scopo nel contesto degli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, come quella sulla sostanza THC, nonché la ricerca orientata all’applicazione per fini non medici necessitavano finora di un’autorizzazione eccezionale rilasciata dall’UFSP secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup. Con l’abrogazione del divieto di impiego della canapa a fini non medici sarà ora possibile svolgere questa ricerca con un’autorizzazione del Cantone (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b OCStup).

Art. 4 Rapporto con altre leggi federali

Il capoverso 1 disciplina il rapporto con la legge del 1° ottobre 2021108 sui prodotti del tabacco (LPTab) e dichiara quest’ultima applicabile ai prodotti della canapa, se la futura LPCan lo prevederà espressamente, come nel caso per esempio della notifica mediante il sistema d’informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco di cui all’articolo 34 capoverso 3 (cfr. art. 26 LPTab).

Il capoverso 2 disciplina il rapporto con la legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo e dichiara quest’ultima applicabile ai prodotti della canapa e ai prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento destinati a essere fumati o vaporizzati. È inoltre opportuno modificare l’articolo 2 di detta legge federale in analogia alle modifiche ora previste per i prodotti del tabacco.

Nei locali chiusi accessibili al pubblico (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo) va vietato il fumo di prodotti della canapa e prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento. Si deve inoltre vietare ai minorenni l’accesso alle sale fumatori in cui il gerente permette di fumare e vaporizzare prodotti della canapa e prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento. Inoltre, l’accesso a strutture per fumatori deve essere vietato ai minorenni se il fumo e la vaporizzazione di prodotti della canapa e prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento sono autorizzati (v. al riguardo il commento relativo alla modifica di altri atti normativi, n. 4).

107 RS 812.121.1

108 RS 818.32