Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Secondo la lettera a il richiedente deve essere una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera. Può trattarsi per esempio di società anonime (cfr. art. 620 segg. del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911125[CO]) o società a garanzia limitata (cfr. art. 772 segg. CO), associazioni iscritte nel registro di commercio (cfr. art. 52 cpv. 1 e 60 segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907126[CC]) oppure fondazioni (cfr. art. 80 segg. CC).

Secondo la lettera b il richiedente deve garantire che vengano o possano essere soddisfatte le condizioni tecniche e d’esercizio necessarie al rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2–4. Il richiedente deve quindi dimostrare di disporre dell’esperienza e delle qualifiche necessarie e di essere in grado di soddisfare le condizioni d’esercizio previste per la coltivazione o la fabbricazione. Sul piano tecnico è sufficiente disporre per esempio di qualifiche in campo agricolo o nell’ambito delle scienze chimiche necessarie per il processo di coltivazione o fabbricazione. I requisiti alla base delle condizioni tecniche e d’esercizio per la coltivazione e fabbricazione sono differenti e devono essere disciplinati a livello di ordinanza (v. cpv. 3).

Secondo la lettera c il richiedente deve dimostrare l’esistenza di un’infrastruttura adeguata, in particolare ai fini della conservazione dei prodotti in un luogo a prova di furto. Per la protezione da eventuali furti è possibile prevedere misure come, per esempio, un sistema di videosorveglianza per gli stabilimenti di produzione, gli impianti di smaltimento e gli accessi, impianti d’allarme con rilevatori sonori e di movimento, magazzini e dispositivi di smaltimento protetti, limitazioni di accesso e un servizio di sicurezza (v. cpv. 3 lett. a). L’infrastruttura deve essere inoltre adatta anche alle attività specifiche delle aziende. Deve comprendere dispositivi o locali che favoriscono il rispetto dei requisiti di qualità, come per esempio un’area laboratorio specifica per l’estrazione dei componenti. Sono considerati non adatti, per esempio, locali non custoditi accessibili a chiunque o in cui sono depositati solventi facilmente infiammabili in un ambiente non adeguato.

Con «sistema di garanzia della qualità» (lett. d) si intendono i requisiti qualitativi concernenti l’azienda e i relativi processi di produzione, per esempio la presenza di «Standard Operation Procedures» o certificati ISO.

La lettera e richiede che venga designata una persona responsabile dell’autorizzazione, affinché l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni abbia un referente chiaro. La persona responsabile garantisce il rispetto delle condizioni previste per il rilascio di un’autorizzazione.

La lettera f mira a far sì che alle persone con precedenti penali dovuti a violazioni della LStup o della futura LPCan non venga rilasciata un’autorizzazione. Sono rilevanti le violazioni che comportano l’iscrizione nel casellario giudiziale, in linea di principio quindi tutte le sentenze passate in giudicato per un crimine o un delitto. Viene inoltre iscritta nel casellario giudiziale ogni sentenza passata in giudicato dovuta a una contravvenzione per cui è stata inflitta una multa superiore a 5000 franchi o è stato ordinato un lavoro di pubblica utilità di durata superiore a 180 ore (cfr. art. 18 della legge del 17 giugno 2016127 sul casellario giudiziale). In tal modo si intende

125 RS 220

126 RS 210

127 RS 330