Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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quantità è possibile trasportare solo una piccola parte in considerazione delle quantità inferiori che è consentito detenere negli spazi pubblici (v. art. 7). Per i prodotti della canapa che sono stati acquistati presso un punto vendita concessionario non sono previste quantità massime per il possesso in ambito privato. Dal momento che questi prodotti devono essere acquistati, sarebbe costoso possedere scorte più elevate. Non vi è quindi motivo di ritenere che in ambito privato vengano detenute grandi quantità di prodotti di canapa acquistati. Una rivendita di tali prodotti sul mercato illegale risulta poco interessante in considerazione dei limiti quantitativi fissati a 5 grammi di THC totale per ogni acquisto (v. art. 42 cpv. 1 lett. f e 52 cpv. 1 lett. g) e dei prezzi più elevati nel commercio al dettaglio (v. la tassa d’incentivazione, cap. 7). Inoltre sulla rivendita illegale incombono pene severe (v. in particolare l’art. 73). I prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento non vengono infine registrati nel sistema elettronico di tracciabilità (v. art. 85).

Capitolo 4: Coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale

Sezione 1: Autorizzazioni

Art. 15 Obbligo e condizioni di autorizzazione

Considerata la classificazione internazionale della canapa come stupefacente soggetto a controllo, il consumo legale di canapa deve essere strettamente controllato (v.

n. 7.2.1). Secondo la Convenzione unica sugli stupefacenti è compito degli Stati che coltivano canapa sapere quanta ne viene raccolta e immessa nel flusso commerciale di sostanze sottoposte a controllo. Per garantire tale controllo, viene proposto un sistema di autorizzazione paragonabile a quello già utilizzato per la coltivazione e la fabbricazione di canapa a fini medici. Un sistema analogo viene già impiegato per la coltivazione di canapa a fini non medici nell’ambito delle sperimentazioni pilota con la canapa. Anche gli Stati che a livello internazionale hanno legalizzato la vendita di canapa prevedono per la coltivazione e la fabbricazione un sistema di autorizzazione statale (il cosiddetto «sistema di licenze»).

Il capoverso 1 prevede quindi per la coltivazione di canapa e la fabbricazione di prodotti della canapa a titolo commerciale l’obbligo di un’autorizzazione, che viene rilasciata dall’UFSP.