Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Art. 16 Domanda

Per ottenere un’autorizzazione di coltivazione o fabbricazione è necessario presentare domanda all’UFSP. Se le condizioni di cui all’articolo 15 risultano soddisfatte si ha diritto al rilascio dell’autorizzazione richiesta.

Affinché si possa verificare la condizione di cui all’articolo 15 capoverso 2 lettera f, alla domanda va allegato l’estratto del casellario giudiziale (cpv. 1).

Il Consiglio federale definisce ulteriori dettagli relativi ai contenuti e alla forma della domanda (cpv. 2), come per esempio la presentazione della stessa in formato elettronico per motivi di efficienza in termini di costi.

Art. 17 Trasferibilità, durata di validità e rinnovo

Secondo il capoverso 1 un’autorizzazione non è trasferibile. La canapa continua a essere classificata come stupefacente e deve essere sottoposta a rigidi controlli. Il trasferimento di un’autorizzazione di coltivazione o fabbricazione è in contrasto con il requisito relativo ai rigidi controlli richiesti per la coltivazione della canapa e la fabbricazione di prodotti della canapa.

La durata di validità di un’autorizzazione per un periodo massimo di dieci anni (cpv. 2) consente alle aziende una sufficiente sicurezza della pianificazione. L’autorizzazione può essere rinnovata su richiesta (cpv. 3).

Art. 18 Revoca e limitazione

Il capoverso 1 stabilisce le condizioni che possono determinare la revoca o la limitazione di un’autorizzazione di coltivazione o fabbricazione. Le eventuali misure pronunciate devono basarsi sul principio di proporzionalità. La revoca dell’autorizzazione va quindi presa in considerazione solo come ultima ratio. Sarebbe opportuno procedere a una revoca, per esempio, nel caso in cui le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 15 non fossero più soddisfatte (lett. a). Se per esempio il titolare dell’autorizzazione trasferisce la propria sede all’estero o le condizioni d’esercizio necessarie per assicurare la qualità del prodotto non sono più garantite, ci sono gli estremi per la revoca dell’autorizzazione. Un’autorizzazione può essere revocata anche a seguito di altre violazioni di una certa gravità delle disposizioni di cui all’articolo 15 e a cui è impossibile porre rimedio in tempi brevi oppure anche nel caso in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di indicazioni incomplete o errate (lett. b). Sono rilevanti in tal senso le indicazioni essenziali per il rilascio dell’autorizzazione che vengono fornite in modo inesatto o incompleto e che hanno quindi portato al rilascio ingiustificato di un’autorizzazione. Occorre anche precisare che secondo l’articolo 78 capoverso 1 lettera a, oltre alle misure del diritto amministrativo di cui all’articolo 18 è prevista una pena pecuniaria per chi presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un’autorizzazione di coltivazione e di fabbricazione. Secondo la lettera c, l’autorizzazione va inoltre revocata se il suo titolare o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d’esecuzione o dall’autorizzazione. Può trattarsi, per esempio, di violazioni del divieto di integrazione verticale di cui all’articolo 9, del divieto di pubblicità di cui all’articolo 11 o della ripetuta mancata