Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate al capoverso 2. Si tratta di cosiddette autorizzazioni d’esercizio, ovvero autorizzazioni rilasciate per l’attività di coltivazione o la fabbricazione in sé124. La condizione per il rilascio dell’autorizzazione e la verifica di precedenti penali in materia (p. es. estratto del casellario giudiziale di cui alla lett. f) servono anche a impedire infiltrazioni nella produzione da parte della criminalità organizzata.
L’autorizzazione viene sempre rilasciata solo per l’attività oggetto della domanda presentata (v. art. 16). Un’autorizzazione di coltivazione consente di coltivare la canapa a titolo commerciale e permette anche di depositare e trasportare canapa nei limiti previsti dalla stessa. Un’autorizzazione di coltivazione non autorizza tuttavia a fabbricare prodotti della canapa di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a e la relativa messa a disposizione sul mercato. Per esempio, i fiori di canapa coltivati non sono ancora un prodotto della canapa. Per diventarlo, un fiore di canapa deve essere preparato e testato conformemente a quanto riportato alle sezioni 2 e 4. Affinché questi prodotti possano essere venduti ai consumatori, devono essere imballati secondo quanto disposto alla sezione 3 e corredati di informazioni sul prodotto. Per queste attività è richiesta un’autorizzazione di fabbricazione. Un’autorizzazione di fabbricazione autorizza a fabbricare a titolo commerciale materiale di base o prodotti della canapa e permette anche di depositarli e trasportarli, una volta fabbricati, nei limiti previsti dalla stessa. L’autorizzazione può limitarsi ad attività di fabbricazione molto specifiche, come la fabbricazione di THC sintetico da impiegare come materiale di base per l’ulteriore trasformazione in prodotti della canapa oppure la fabbricazione di liquidi contenenti THC per i prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati. Un’autorizzazione di fabbricazione può riguardare tuttavia – fatta eccezione per la coltivazione – anche l’intera catena di produzione dalla prefabbricazione all’imballaggio e all’etichettatura del prodotto finale per un determinato prodotto o per l’intera gamma di prodotti. Un’azienda può richiedere inoltre nella domanda di autorizzazione di essere autorizzata sia alla fabbricazione che alla coltivazione, così come i titolari di un’autorizzazione di coltivazione devono poter richiedere a Swissmedic un’autorizzazione di esportazione della canapa. I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione sono autorizzati a richiedere a Swissmedic un’autorizzazione di importazione ed esportazione di materiale di base e prodotti della canapa (v. art. 57 e 59). Le singole attività autorizzate vengono disciplinate nell’autorizzazione.
124 Si potrebbe anche pensare, come nel caso dell’autorizzazione della coltivazione di canapa per fini medici secondo la OCStup, di introdurre un’ulteriore autorizzazione per una singola coltivazione con cui autorizzare singolarmente ogni lotto di produzione (quanto è consentito coltivare e per chi). Si tratta tuttavia di una procedura molto dispendiosa sia per le aziende interessate che per l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, oltre che difficilmente attuabile con costi ragionevoli in un mercato legale della canapa non a fini medici. Si deve quindi rinunciare a una macchinosa autorizzazione per una singola coltivazione a beneficio del sistema elettronico di tracciabilità di cui all’articolo 85. Questo sistema consente ai coltivatori e ai fabbricanti di rispondere in modo rapido e dinamico alle esigenze del mercato senza dover aspettare nel frattempo un’autorizzazione rilasciata da un’autorità. Al contempo, però, in questo modo rimane garantito il controllo sulle quantità di canapa e prodotti della canapa prodotte e messe in commercio.