Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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avviso, i motivi che giustificherebbero un intervento così massiccio nel mercato regolamentato. Un divieto di integrazione verticale avrebbe senso solo in caso di libera formazione dei prezzi.

Per DDS il rispetto di questo divieto è controllabile solo con oneri sproporzionati.

Art. 10 (Restrizioni di vendita)

1 I titolari di un’autorizzazione di coltivazione possono vendere la canapa che coltivano soltanto ai titolari di un’autorizzazione di fabbricazione.

2 I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione possono vendere materiale di base soltanto ad altri titolari di un’autorizzazione di fabbricazione.

3 I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione possono vendere prodotti della canapa soltanto ai Cantoni o ai titolari di una concessione di vendita o di vendita online.

BL, BS, SG e VD, UCS, gli organi intercantonali e intercomunali CDCT e CDCD nonché iuAG fanno presente che, per coerenza rispetto all’articolo 39 capoverso 2, nel capoverso 3 va integrata anche la vendita a istituzioni di diritto pubblico cui il Cantone ha trasferito il diritto. Stando all’attuale tenore, coltivatori e fabbricanti di prodotti della canapa non potrebbero per esempio rifornire i punti vendita di Comuni.

Art. 11 Divieto di pubblicità

1 Ogni forma di pubblicità, comprese la promozione e la sponsorizzazione, in favore di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa nonché di oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto della canapa, è vietata.

2 Il controllo del rispetto del divieto di pubblicità spetta alle autorità cantonali competenti. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) controlla il rispetto del divieto di pubblicità su Internet, nelle applicazioni e negli altri media elettronici.

In merito al capoverso 1, BL, BS, GE, LU, JU, NW, TI, UR, VS, nonché CDOS, CDCT e iuAG ritengono che anche l’esposizione di prodotti in vetrina sia una forma di pubblicità, pertanto andrebbe definita espressamente e regolamentata come tale. Secondo BL e CDCT, i prodotti della canapa dovrebbero essere presentati in modo neutro all’interno del punto vendita e nella vendita online.

BE raccomanda di basarsi sulle disposizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 200114 sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM), che disciplina il «confronto pubblicitario», la «pubblicità promemoria» e la «pubblicità della marca», ma anche la pubblicità destinata al pubblico, tematizzata pure nel presente progetto di legge. Il previsto divieto di pubblicità deve essere integrato con disposizioni analoghe.

ZH chiede che nella disposizione di esecuzione sia precisato cosa si intende per pubblicità.

PLR e IG Hanf sollecitano un’armonizzazione con le disposizioni in materia di pubblicità previste nella legge sui prodotti del tabacco rivista. Ciò proteggerebbe i minorenni e impedirebbe affermazioni fuorvianti, ma nel contempo consentirebbe di fornire un’informazione fattuale ai consumatori adulti. Le informazioni fattuali destinate ai consumatori, in particolare quelle relative ai rischi, al dosaggio e alle modalità di consumo sicure, non dovrebbero essere considerate pubblicità.

DiS osserva che qualora il titolare di una concessione sia autorizzato anche a vendere prodotti contenenti CBD (con un tenore di THC inferiore all’1 %), sussiste il rischio che la canapa CBD venga utilizzata come strumento promozionale per attirare potenziali clienti e, indirettamente, favorire la vendita di prodotti della canapa. Per evitare questo tipo di deriva, si propone di vietare la pubblicità di prodotti con un tenore di THC superiore allo zero per cento.

14 RS 812.212.5