Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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ASSGP e SVKH osservano che anche i prodotti della canapa a scopi non medici, immessi sul mercato per esempio come cosmetici o integratori alimentari, sarebbero assoggettati alle disposizioni della legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr)11. ASSGP sottolinea inoltre che le materie prime destinate ai prodotti contenenti cannabinoidi, trasformate dalle aziende in prodotti finali, sono assoggettate alle disposizioni della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim)12, pertanto dovrebbe essere eventualmente considerata anche questa normativa.
Art. 5 (Definizioni)
1 Nella presente legge s’intende per:
a. prodotti della canapa: i prodotti che sono o contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinati alla vendita e al consumo umano;
b. materiale di base: le materie prime che contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinate a essere trasformate in prodotti della canapa;
c. prodotti della canapa destinati a essere fumati: i prodotti della canapa che possono essere consumati mediante un processo di combustione, in particolare le sigarette alla canapa pronte all’uso, i fiori di canapa o l’hashish;
d. prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati: i prodotti della canapa solidi o liquidi da consumare tramite un dispositivo, come un vaporizzatore o una sigaretta elettronica, che permette di riscaldarli per inalarne le emissioni, nonché i dispositivi stessi, quando costituiscono un’unità funzionale chiusa con un prodotto della canapa;
e. prodotti della canapa destinati a essere ingeriti: i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso il tratto gastrointestinale, come gli estratti liquidi di canapa, le capsule e i prodotti mescolati alle derrate alimentari;
f. prodotti della canapa destinati a essere applicati all’interno della bocca: i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso le mucose della bocca, come gli spray, le compresse orodispersibili, e i prodotti della canapa utilizzati in modo analogo al tabacco da masticare o allo snus;
g. prodotti della canapa destinati a essere fiutati: i prodotti della canapa assorbiti attraverso le mucose nasali, come gli spray o i prodotti solidi consumati in modo analogo al tabacco da fiuto;
h. prodotti della canapa destinati a essere applicati sulla pelle: i prodotti della canapa applicati localmente e assorbiti attraverso la pelle, come gli unguenti, le creme o i cerotti;
i. prodotti della canapa di nuova generazione: i prodotti della canapa che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere c–h, in quanto le modalità di applicazione sono diverse;
j. autoapprovvigionamento: la coltivazione e l’ulteriore lavorazione a carattere non commerciale di piante di canapa per uso personale.
2 Il Consiglio federale può precisare queste definizioni sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, nonché tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.
USC nonché KKPKS, CDCD e SCPCS sostengono che la definizione di canapa non è chiara. L’attuale tenore dell’articolo comprenderebbe anche la canapa industriale coltivata legalmente e la assoggetterebbe a un obbligo di autorizzazione. Si invita pertanto o a includere intenzionalmente o a escludere esplicitamente la canapa industriale e a definire che cosa il progetto di legge intenda esattamente per canapa.
BE propone di adeguare la definizione di prodotti della canapa per precisare che sono destinati a uso umano o animale con l’obiettivo di influenzarne le funzioni fisiologiche.
IG Hanf non ritiene fondato classificare nelle definizioni i fiori di canapa e l’hashish come prodotti destinati a essere fumati. Il legislatore anticipa una decisione che in realtà compete al Consiglio federale sulla base di una successiva analisi del rischio secondo l’articolo 63 capoverso 3. Sollecita quindi un disciplinamento differenziato, che tenga conto delle effettive caratteristiche del prodotto e dell’orientamento che il progetto di legge si prefigge.
11RS 817.0
12RS 813.1