Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Art. 12, art. 14 cpv. 1, art. 74 lett. c, Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)
Art. 12
A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo cinque piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all’interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.
Art. 14 cpv. 1
1 In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento contenenti al massimo 120 grammi di THC.
Art. 74 lett. c
c. a scopo di autoapprovvigionamento, coltiva contemporaneamente da sei a dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura (art. 12);
I VERDI e PSS sono favorevoli alla proposta di minoranza, così come le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione GREA e Infodrog. IG Hanf e l’associazione mantello delle organizzazioni giovanili FSAG la condividono, mentre MedCanS e VLI chiedono alcune modifiche.
Si dichiarano invece contrari BL e SG nonché i partiti PEV e PVL, oltre a UCS e alle conferenze di autorità cantonali e comunali CDCT e CDCD. Anche 6 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (APS, BKS, DDS, DiS, EgD, SSAM) si oppongono alla proposta di minoranza, così come le organizzazioni della società civile UPI e SPC.
PSS approva la proposta poiché, con una limitazione a tre piante, è quasi impossibile rimediare per esempio a un’infestazione parassitaria o a un cattivo raccolto dovuto alle condizioni meteorologiche. Cinque piante consentirebbero invece di fare meglio fronte a questi rischi senza che il loro numero risulti eccessivo. La proposta di maggioranza è inoltre ritenuta sproporzionata, poiché nella vendita commerciale di canapa viene limitata solo la quantità massima per singolo acquisto, a prescindere dalla quantità complessiva detenuta da una persona.
I VERDI, GREA e IG Hanf sostengono la proposta di minoranza, poiché il numero massimo di tre piante non consente di produrre canapa a sufficienza per l’uso proprio. Temono inoltre che tali quantità renderebbero i costi della coltivazione in proprio troppo elevati per competere con il mercato illegale.
MedCanS ritiene necessario e proporzionato, nell’ottica dei pazienti, consentire almeno cinque piante a persona. In linea di principio, i pazienti non dovrebbero essere costretti a coltivare autonomamente la canapa che usano nei loro medicamenti. Fintanto che non sarà garantito un approvvigionamento sicuro ed economicamente accessibile, la coltivazione in proprio rimane per molti una necessità.
VLI propone di aumentare il limite a dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura.
Le organizzazioni favorevoli alla proposta di minoranza considerano che il numero più elevato di piante consentite comporti anche la necessità di adeguare la quantità detenuta secondo l’articolo 14 capoverso 1.
Art. 13 (Divieto di fabbricare THC per via semisintetica e sintetica)
È vietato fabbricare THC per via semisintetica e sintetica a scopo di autoapprovvigionamento.
BE sottolinea che il divieto della lavorazione non è affrontato in modo adeguato. È necessario escludere e impedire una «eccessiva raffinazione» così come il «taglio» con additivi poiché proprio queste lavorazioni, praticate sul mercato illegale, sono considerate un rischio notevole per la salute.