Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Art. 40 (Condizioni per il rilascio della concessione)
1 La concessione può essere rilasciata se il richiedente:
a. è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
b. vende prodotti della canapa senza scopo di lucro;
c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie cantonali e nazionali;
d. garantisce operazioni di vendita corrette e un’attività commerciale ineccepibile;
e. designa una persona responsabile della concessione;
f. dimostra che la persona responsabile della concessione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup e della presente legge;
g. garantisce che i salari sono usuali per il luogo, la professione e il settore e che non sono convenute provvigioni di vendita secondo l’articolo 322b del Codice delle obbligazioni; e
h. dimostra che un eventuale locale per il consumo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 43.
2 I Cantoni possono prevedere che i punti vendita debbano rispettare una distanza minima dai centri di formazione destinati ai minorenni.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio.
GE propone che al capoverso 1, come condizione aggiuntiva per il rilascio della concessione, il richiedente sia obbligato a elaborare un piano di prevenzione, tutela della salute e protezione dei giovani. UCS chiede che un piano di questo tipo debba essere già presentato dal richiedente. CDCD chiede di sancire meglio in questa disposizione la prevenzione e la protezione dei giovani.
GE propone come condizione aggiuntiva, il richiedente sia obbligato ad elaborare un piano concernente la formazione del personale di vendita.
Il carattere non lucrativo della vendita di prodotti della canapa previsto dal progetto (cpv. 1 lett. b) è respinto da PLR e dall’associazione di categoria del settore IG Hanf. Secondo PLR, imporre per legge un divieto di realizzare profitti non è né oggettivamente giustificato né opportuno sotto il profilo dell’economia di mercato, portando a lungo termine a creare strutture inefficienti. Punti vendita a scopo di lucro, ma regolamentati sono per contro una condizione necessaria per avere un mercato legale stabile. Per IG Hanf, i punti vendita devono poter realizzare profitti affinché l’offerta legale possa risultare concorrenziale rispetto a quella del mercato illegale. I punti vendita sono già soggetti a un ampio divieto di pubblicità, alla tassa d’incentivazione, a prescrizioni severe e a un’elevata sorveglianza.
BL ritiene che la metodologia prevista per la rimunerazione del capitale proprio (cpv. 1 lett. c) sia di difficile attuazione nella pratica e propone di ispirarsi a quella della legge sui giochi in denaro18, in cui è previsto per i casinò un tetto massimo di prelievo degli utili. Nel caso della canapa propone un prelievo massimo del 10 per cento sugli eventuali utili derivanti dalla vendita.
Riguardo alla prevista destinazione vincolata degli utili (cpv. 1 lett. c) vengono sollevati diversi aspetti:
- secondo BE, BL, BS, GE, NE, NW, SG, SO, TI, VD, VS e ZH nonché CDOS e i partiti I VERDI e PSS, gli utili derivanti dalla vendita di canapa non dovrebbero essere distribuiti attraverso i titolari delle concessioni, bensì di principio attraverso i Cantoni. La prevenzione e l’assistenza sanitaria sono infatti di competenza dei Cantoni, che ne sostengono pure la maggior parte dei costi. Lo stesso chiedono anche UCS, CDCT, CDCD e AMCS, le organizzazioni specializzate AT, ASAC, DiS, FvS, GREA, iuAG, LLS, NAS, PHCH, SGGPsy e SSAM nonché l’associazione FSFP. BE precisa che eventuali utili potrebbero essere riversati in un fondo (analogamente a quanto si fa per i giochi in denaro e l’alcol);
18 SR 935.51