Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 56 pagine

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La popolazione beneficia indirettamente dei rimborsi agli assicuratori derivanti dai modelli di ripercussioni sui costi, grazie all'effetto di contenimento dei costi sui premi.

La rimunerazione dal giorno 0 va a vantaggio in primo luogo dei pazienti, che ottengono più rapidamente un accesso regolare (a tempo determinato) a nuovi medicamenti innovativi e a nuove indicazioni.

Il riesame differenziato dei criteri EAE non ha un effetto diretto di contenimento dei costi sull'AOMS, ma i pazienti beneficiano di una disponibilità più stabile di preparati di nicchia e di medicamenti più vecchi ed economici.

Con la modernizzazione del sistema di fissazione dei prezzi, i pazienti e i contribuenti beneficiano di un accesso affidabile e rapido a medicamenti innovativi e di un efficace controllo dei prezzi e dei costi.

I modelli di prezzo consentono un rapido accesso ai medicamenti a costi adeguati rispetto alle incertezze esistenti. Altrimenti, i pazienti in Svizzera non avrebbero accesso a determinati medicamenti o lo avrebbero solo nell'ambito del rimborso dei singoli casi.

L'attuazione più efficiente del rimborso delle vaccinazioni, senza compromettere la qualità della valutazione, non ha conseguenze dirette per i pazienti, poiché l'accesso rapido è già garantito oggi. La regolamentazione relativa ai medicamenti non standardizzabili e agli ATMP consente l’inserimento di medicamenti innovativi nell’ES. L’accesso a tali terapie per i pazienti è garantito nel rispetto della finanziabilità dei costi. La gestione della partecipazione ai costi in caso di franchigia maggiorata ha un effetto di contenimento dei costi sui premi. Il livello generale dei prezzi nel mercato dei medicamenti fuori brevetto dovrebbe continuare a diminuire. Se gli assicurati optano per un medicamento più economico nei casi clinicamente giustificati per i medicamenti con franchigia maggiorata, dal punto di vista finanziario non vi sono svantaggi per i pazienti e si elimina una disparità di trattamento.

IV. Aspetti giuridici

1. Costituzionalità

In conformità all’articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

2. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni d’esecuzione relative al pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti perseguono principalmente un obiettivo interno della Svizzera: il controllo e l’evoluzione dei costi nell’AOMS. A essere interessati sono soprattutto attori in Svizzera (titolari di omologazioni, assicuratori, Cantoni, fornitori di prestazioni). Questo vale in particolare anche per i medicamenti omologati per l’importazione parallela (v. cap. 6.2.1), considerato che devono essere importati da un titolare di omologazione svizzero prima di poter essere distribuiti da quest’ultimo e infine rimunerati dall’AOMS.

3. Forma dell’atto

È mantenuta la forma dell’atto vigente.

4. Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a uno dei valori soglia) né prevede nuovi crediti d’impegno / limiti di spesa (con spese superiori a uno dei valori soglia).