Progetto posto in consultazione OPre
Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 14 pagine
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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 29
Sezione 3: Elenco delle specialità ed elenco provvisorio dei medicamenti rimunerati
Art. 30
Abrogato
Art. 30a cpv. 1 lett. a e cbis
1 Una domanda di ammissione nell’elenco delle specialità o nell’elenco provvisorio dei medicamenti rimunerati deve contenere in particolare:
a. per le domande di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettere a, abise c, fatta eccezione per le domande di cui all’articolo 69a capoversi 2 e 3 OAMal, il preavviso di Swissmedic in cui si comunicano la prevista omologazione e i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare nonché, se già disponibili, anche la decisione di omologazione e il relativo attestato di Swissmedic nonché l’informazione professionale definitiva;
cbisrapporti di valutazione pubblici e accessibili alle parti per l’omologazione in Svizzera e all’estero;
1 RS 832.112.31
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