Progetto posto in consultazione OAMal

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 19b Ripartizione del fondo per le restituzioni

Dopo aver dedotto i costi amministrativi, i mezzi del fondo per le restituzioni di cui all’articolo 18 capoverso 2septieslettera b LAMal vengono ripartiti tra gli enti finanziatori. Il DFI disciplina le modalità di ripartizione dei mezzi di questo fondo e i costi amministrativi, tenendo conto in particolare dei costi sostenuti dagli enti finanziatori in relazione al medicamento.

Art. 34 Analisi e medicamenti

Gli elenchi designati nell’articolo 52 capoverso 1 lettera a numeri 1 (elenco delle analisi), 2 (elenco dei medicamenti) e lettera b (elenco delle specialità) nonché nell’articolo 52d capoverso 1 (elenco provvisorio dei medicamenti rimunerati) della legge sono approntati sentita la commissione competente. Se necessario, l’UFSP può consultare altri esperti.

Art. 37d cpv. 1

1La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali consiglia il DFI riguardo alla designazione delle prestazioni secondo l’articolo 33, fatta eccezione per le vaccinazioni profilattiche, e alla definizione delle disposizioni secondo gli articoli 36 capoverso 1, 77k e 104a capoverso 4, nonché riguardo alla valutazione di questioni fondamentali nell’assicurazione malattie, tenendo conto degli aspetti etici nell’ambito della designazione delle prestazioni.

1 RS 832.102

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