Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/8: 20.490 n Iv. pa. Hurni. Industria farmaceutica e medicina. Maggiore trasparenza! · 12 pagine
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dell’attività economica privata proposte dalla Confederazione possono essere fondate sul primo di questi due articoli della Costituzione. Per le altre modifiche proposte fa stato l’articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost. (protezione della salute). In virtù di questa norma, la Confederazione emana disposizioni tra l’altro sull’impiego di agenti terapeutici.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
6.3 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Di conseguenza, non sono applicabili le norme sul freno alle spese di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.
6.4 Delega di competenze legislative
Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). La Costituzione prevede quale limitazione generale della delega in particolare l’esigenza secondo la quale le disposizioni fondamentali e importanti devono essere emanate sotto forma di legge (art. 164 cpv. 1 Cost.).
All’articolo 57 capoverso 2 del disegno è contenuta una norma di delega che conferisce al Consiglio federale la competenza di promulgare, entro i limiti descritti dalla legge, ordinanze a complemento di quest’ultima. La delega riguarda il disciplinamento delle eccezioni all’obbligo di dichiarare le relazioni d’interesse.