Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/8: 20.490 n Iv. pa. Hurni. Industria farmaceutica e medicina. Maggiore trasparenza! · 12 pagine

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3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Le persone che prescrivono, dispensano, usano o che a tale scopo acquistano agenti terapeutici nonché le organizzazioni che impiegano tali persone sono tenute a dichiarare le proprie relazioni d’interesse, in particolare determinate interdipendenze economiche con l’industria medico-tecnica e farmaceutica.

Dovranno essere dichiarati diversi tipi di partecipazioni detenute da persone che prescrivono, dispensano, usano o che a tale scopo acquistano agenti terapeutici (o da organizzazioni che impiegano tali persone), in particolare quelle in aziende che fabbricano o immettono in commercio agenti terapeutici. Il Consiglio federale ha già motivato questo approccio basandosi sul fatto che un maggiore grado di integrazione verticale può incentivare a prescrivere, dispensare o utilizzare un numero più elevato di agenti terapeutici per incrementare i ricavi di un’azienda o il reddito di un professionista10. Tuttavia, il Consiglio federale deve poter prevedere eccezioni all’obbligo di dichiarare al fine di rispettare il principio di proporzionalità. La dichiarazione può avvenire in maniera decentralizzata, per esempio sui siti web degli ospedali o degli studi medici. Il seguente commento all’articolo 57 si ispira in larga misura al commento relativo all’articolo 57c capoversi 2 e 3 del messaggio LATer 201211.

3.2 Proposte di minoranza

A differenza della proposta di maggioranza, la minoranza I Weichelt vuole definire in modo più ampio le relazioni d’interesse che sottostanno all’obbligo di dichiarare e non esentare da quest’ultimo importi di entità minore. Le relazioni d’interesse da dichiarare includono prestazioni a titolo gratuito, contratti di acquisto, contributi per scopi di aggiornamento e di perfezionamento professionale, partecipazioni economiche e partecipazioni a progetti di ricerca. La minoranza II Crottaz riprende lo stesso elenco di relazioni d’interesse da dichiarare, aggiungendo, però, che tale dichiarazione deve avvenire mediante un registro al fine di semplificare l’accesso alle informazioni e la loro verifica. La trasmissione delle informazioni e la tenuta del registro spetterebbero al Consiglio federale, che dovrebbe garantire che le informazioni contenutevi siano accessibili al pubblico. I punti essenziali del registro per la dichiarazione devono essere definiti nella legge. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

10 Messaggio LATer 2012, pag. 86.

11 Messaggio LATer 2012, pag. 86 segg.