Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

5 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordi-

nanza sulla terminologia agricola, OTerm), RS 910.91

5.1 Situazione iniziale

Nel 2012, nell'ambito dell'armonizzazione terminologica con l'ordinanza sulle epizoozie, nell'ordinanza sulla terminologia agricola era stata inserita la disposizione dell’articolo 6 capoverso 2 lettera c secondo cui un’unità di produzione comprende una o più aziende detentrici di animali, definite contemporaneamente all'articolo 11. Questa disposizione viene interpretata in modo errato se presa alla lettera. Secondo la volontà del legislatore e nella pratica, un’unità di produzione esiste anche se non comprende un’azienda detentrice di animali.

Talvolta, nell’ambito di progetti agroforestali, sulla superficie agricola utile (SAU) vengono predisposte strisce di arbusti utili che sono utilizzati come arbusti da foraggio, arbusti da cui si ricavano prodotti per l’alimentazione umana, per la produzione di cippato di ramaglie fresche o per la protezione degli animali. A oggi non esiste una definizione degli arbusti utili sulla SAU, il che non permette di registrarli in quanto tali e di distinguerli dalle siepi. Inoltre, oggi sono considerati strutture e vengono sostanzialmente esclusi dalla SAU a svantaggio dei gestori.

5.2 Sintesi delle principali modifiche

Viene abrogata la lettera c dell’articolo 6 capoverso 2. La definizione in essa contenuta è superflua poiché il legame tra azienda detentrice di animali e unità di produzione è stabilito all’articolo 11.

Per quanto concerne la definizione di colture perenni all’articolo 22, al capoverso 1 viene integrata la definizione di arbusti utili sulla SAU con l’aggiunta di una nuova lettera j. In questo modo si tiene conto di una richiesta proveniente dalla pratica e si abolisce l'attuale esclusione dalla SAU.

5.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 6 capoverso 2 lettera c

La lettera c viene abrogata senza comportare alcuna conseguenza sulla definizione di unità di produzione o sull’esecuzione dell’OTerm. Nella definizione all’articolo 11 capoverso 1 è stabilito che per aziende detentrici di animali si intendono le stalle e le installazioni destinate alla detenzione regolare di animali sull’unità di produzione. Il legame tra unità di produzione e azienda detentrice di animali è quindi mantenuto. Un’unità di produzione può continuare a comprendere una o più aziende detentrici di animali. Viene eliminato il malinteso esistente nella pratica secondo cui un’unità di produzione deve necessariamente comprendere uno o più aziende detentrici di animali. Può esistere anche un’unità di produzione senza aziende detentrici di animali.

Articolo 22 capoversi 1 lettera j e 3

La definizione di colture perenni viene integrata con gli arbusti utili predisposti in strisce sulla SAU. Vengono utilizzati nella produzione agricola e sono definiti come coltura perenne analogamente ai frutteti. Sono quindi chiaramente distinti dalle siepi nonché dai boschetti rivieraschi e campestri di cui all’articolo 23. Gli arbusti utili non devono presentare un margine erboso né una fascia tampone.

Gli arbusti utili sono predisposti in strisce aventi una larghezza di 6 metri al massimo. Sono composti di cespugli ed eventualmente di singoli alberi più alti. Sul lato lungo tra una striscia e l’altra deve esserci una distanza di almeno 10 metri.