Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

6 Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR), RS 918.1

6.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore l’ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR). Conformemente alla legge sull’agricoltura, la misura è limitata a otto anni. Sulla base delle esperienze acquisite nel primo anno di attuazione, vengono apportate alcune lievi modifiche per semplificare i processi amministrativi e ridurre il dispendio per gli assicuratori. In particolare, sono attuate soluzioni adeguate ai controlli.

6.2 Sintesi delle principali modifiche

Con la modifica di ordinanza sono previste le seguenti semplificazioni e precisazioni.

Si precisa che ai fini del calcolo della riduzione dei premi del 30 per cento ci si basa sul premio assicurativo lordo.

Sono necessari meno dati per la fatturazione all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). In futuro gli assicuratori non dovranno più notificare le superfici per le quali viene concessa una riduzione dei premi in base alle singole colture. Anche i dati personali minimi richiesti si limitano a nome e cognome.

L’elenco dei gestori che adempiono le esigenze per la riduzione dei premi viene messo a disposizione degli assicuratori entro il 31 gennaio dell’anno di contribuzione.

L’articolo 12 contenente le disposizioni transitorie per il 2025 può essere abrogato.

6.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 capoverso 2

Si precisa che la riduzione dei premi del 30 per cento è calcolata sulla base del premio assicurativo lordo, il quale si fonda sui rischi calcolati a partire dalle prove attuariali degli assicuratori, senza tenere conto di eventuali supplementi o sconti come i sistemi bonus/malus. L’esatta definizione del premio assicurativo lordo è stabilita nel contratto con l’assicuratore.

La riduzione dei premi da parte della Confederazione si concentra esclusivamente sui rischi siccità e gelo. Nell'ambito della prevista valutazione della misura l'UFAG verificherà se i premi assicurativi sono stati fissati in modo adeguato al rischio. Questa verifica di natura prettamente matematica si baserà sui rischi calcolati attuarialmente per stabilire il premio assicurativo lordo, poiché in questo modo si escludono le influenze delle decisioni commerciali degli assicuratori che non sono legate ai rischi siccità e gelo e/o che sono correlate ai rischi geografici al di fuori della Svizzera.

Il calcolo della riduzione dei premi effettuato sulla base del premio assicurativo lordo garantisce inoltre che l’applicazione di un eventuale supplemento o sconto commerciale degli assicuratori come, per esempio, un sistema bonus/malus, non influisca negativamente sull’effetto della riduzione dei premi. Si promuove quindi una buona gestione dei rischi aziendali senza creare falsi incentivi. Mediante tale approccio si sostiene altresì lo scopo principale della riduzione dei premi, ovvero favorire una maggiore penetrazione del mercato delle assicurazioni per il raccolto.

Articolo 4 capoverso 2

Si precisa che la franchigia prescritta di almeno il 15 per cento si applica soltanto ai rischi che danno diritto alla riduzione dei premi, ovvero siccità e gelo.

Articolo 6 capoverso 1

Poiché i dati provenienti dai Cantoni confluiscono in modo consolidato nel sistema d’informazione agricolo della Confederazione soltanto alla fine di gennaio, l'elenco dei numeri aziendali di tutte le aziende agricole (numeri BUR) può essere inviato agli assicuratori soltanto il 31 gennaio dell'anno di contribuzione. Per motivi legati al sistema, non sono disponibili dati definitivi prima di tale data.