Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

Articolo 21 capoversi 1 e 2

Visto che non si menziona più «Agate» il titolo dell’articolo è modificato in «Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale».

Al capoverso 1, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 20a, il rimando vigente è sostituito con un nuovo rimando all’articolo 20 capoverso 2 lettere a e b.

Il capoverso 2 introduce un inasprimento in quanto l'UFAG tratta i dati personali solo previo accordo. Attualmente è possibile trasmettere all'UFAG dati personali per il trattamento senza richiesta preventiva.

Articolo 22 capoversi 1, 2 e 3

Visto che non si menziona più «Agate» il titolo dell’articolo è modificato in «Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale».

Ai capoversi 1 e 2 vengono apportate modifiche redazionali volte a garantire la coerenza terminologica a seguito della rinuncia al nome «Agate» e dell'introduzione dei servizi digitali nell’ordinanza. Per il trasferimento dei dati concernenti un singolo soggetto da A a B sono necessari bilateralmente gli stessi codici individuali. In questo modo, i sistemi d’informazione o i servizi digitali possono scambiarsi automaticamente i dati tramite interfacce, secondo regole prestabilite.

Al capoverso 3 il rimando è aggiornato all’articolo 20 capoverso 5 (testo vigente art. 20a cpv. 4).

Articolo 23

Abrogato. Il rispettivo testo è spostato all’articolo 19a.

Articolo 27 capoversi 6 e 9 lettera b

Il capoverso 6 viene modificato poiché con la modifica d’ordinanza del 13 aprile 2022 il rimando all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d non è stato esteso alla lettera dbis.

Al capoverso 9 è apportata una modifica redazionale alla lettera b in linea con la nuova definizione terminologica del portale (non si menziona più «Agate») e con l’introduzione dei servizi digitali.

La lettera a resta invariata.

Sezione 7a Servizi digitali

Dopo l’articolo 28 viene inserito un nuovo titolo per una nuova sezione 7a.

Articolo 28a Offerta di servizi digitali

Il capoverso 1 consente alla Confederazione di offrire servizi digitali per il trattamento dei dati finalizzato a diversi scopi d’esecuzione. I servizi digitali sono funzioni autonome che possono accedere a una banca dati per il trattamento dei dati. Possono servire, ad esempio, per la registrazione o la trasmissione di dati, per modificare dati esistenti o semplicemente per consultarli.

Se necessario, i servizi digitali possono anche essere collegati tra loro, il che consente in particolare la consultazione simultanea di dati provenienti da diverse fonti. A tal fine devono essere disponibili le rispettive autorizzazioni, come avviene normalmente nei sistemi d’informazione tradizionali.

L'utilizzo dei servizi digitali di cui alla sezione 7a comprende anche la messa a disposizione reciproca dei dati tra le autorità preposte all’esecuzione della Confederazione e dei Cantoni nonché per conto di terzi incaricati dalla Confederazione e dai Cantoni. Terzi incaricati di compiti d’esecuzione dalla Confederazione sono, ad esempio, Identitas AG con i suoi dati sul traffico di animali o, nei Cantoni, le ditte incaricate di eseguire controlli.

I contenuti concreti dei dati risultano dai sistemi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza o dai contenuti dei dati disponibili presso le autorità preposte all’esecuzione.