Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

La disposizione proposta va oltre quella prevista dall'attuale articolo 27 OSIAgr, in particolare dal capoverso 9. La nuova disposizione ha lo scopo di chiarire in modo trasparente per quali trattamenti di dati è consentito l'utilizzo dei servizi digitali come infrastruttura IT. I trattamenti di dati di cui all'articolo 28a capoverso 1 OSIAgr possono essere effettuati tramite un servizio digitale specifico.

Il capoverso 2 prescrive che l'accesso ai servizi offerti avviene tramite il portale di cui all'articolo 1 capoverso 4.

Articolo 28b Utilizzo di servizi digitali

Il capoverso 1 stabilisce che i possibili utenti di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a-h devono venir autorizzati ad accedere a un servizio digitale nel portale prima di poterlo utilizzare.

Il capoverso 2 offre la possibilità di disciplinare contrattualmente l’utilizzo di un servizio digitale.

Il capoverso 3 specifica che la stipula del contratto può avvenire per via elettronica, riducendo così l’onere amministrativo. Per razionalizzare ulteriormente il processo, ciò può avvenire tramite il riconoscimento delle condizioni generali di contratto (CGC).

Il capoverso 4 elenca gli aspetti che sono oggetto delle CGC.

Viene aggiunto un nuovo titolo prima dell’articolo 28c.

Sezione 7b Utilizzo del numero RIS nella filiera agroalimentare

Articolo 28c Accesso al numero RIS

Il capoverso 1 descrive il possibile contenuto dei dati che, su richiesta, possono essere resi accessibili. Si tratta di dati quali nome, indirizzo, luogo, informazioni di contatto e tipo di attività, che possono essere necessari almeno per l'identificazione iniziale di un luogo di prestazione di servizi o di produzione mediante il relativo numero RIS e del suo successivo utilizzo.

Il capoverso 2 definisce la cerchia dei possibili richiedenti. La lettera a include, ad esempio, gli organi di controllo incaricati dal Cantone che, oltre a controlli di diritto pubblico, possono svolgere (contemporaneamente) controlli di diritto privato per una o più label. In molti casi i controlli per le label si basano su dati concernenti controlli di diritto pubblico, motivo per cui, al fine di semplificare l'amministrazione, si dovrebbe rendere disponibile a livello generale un identificativo come il numero RIS.

La lettera b consente, ad esempio, a un’azienda soggetta all’obbligo di comunicazione in ambito fitosanitario di utilizzare i dati per identificare un utilizzatore con le sue informazioni sull’unità locale tramite il numero RIS.

Alle lettere c–f sono elencati altri possibili richiedenti che forniscono prestazioni di servizio di diritto privato a gestori o detentori di animali da reddito e che in questo modo possono dar loro un supporto nella gestione dell’azienda e dei dati nonché contribuire a ridurre l’onere amministrativo.

Il capoverso 3 precisa il contenuto della domanda di accesso al numero RIS e alle rispettive informazioni. Dall'attività commerciale del richiedente è possibile trarre le prime conclusioni in merito alla concessione dell'autorizzazione.

Il capoverso 4 stabilisce, come criterio di autorizzazione, l’utilità nell’ottica dell'attuazione del principio di un’unica registrazione dei dati nella filiera agroalimentare.

In virtù del capoverso 5, l'UFAG ha la facoltà di concedere l'accesso al numero RIS e alle rispettive informazioni di cui al capoverso 1 senza domanda formale, se la fattispecie gli è sufficientemente chiara.