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Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 8 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
b. prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li mette a disposizione ne informi sufficientemente per iscritto la persona a cui li consegna.
Art. 2
1Nella presente legge s’intende per:
a. prodotto: ogni oggetto messo a disposizione sul mercato da solo o incorporato con altri oggetti;
b. messa a disposizione sul mercato: ogni consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati alla messa a disposizione sul mercato:
1. l’uso interno di un prodotto nell’ambito di un’attività commerciale;
2. l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio;
3. la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi;
4. l’offerta di un prodotto;
c. immissione sul mercato: prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato svizzero;
d. operatore economico: persona coinvolta nella fabbricazione di prodotti o nella loro messa a disposizione sul mercato, in particolare produttori, mandatari, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica o fornitori di un mercato online.
2Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e adeguare, in considerazione degli sviluppi a livello internazionale, le definizioni dei termini utilizzati nella presente legge.
Art. 3 cpv. 3 lett. abised e, cpv. 4 frase introduttiva e lett. abise cpv. 6 lett. b
3Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare:
abis. le proprietà del prodotto, in particolare la sua struttura, le sue caratteristiche tecniche e la sua composizione;
e. il fatto che l’utilizzazione del prodotto possa avere effetti diversi sulla salute di donne e uomini.
4Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere in linea con: abis. le condizioni di immagazzinamento e di trasporto;
6Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono:
b. a titolo sussidiario a un altro operatore economico.