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Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 8 pagine
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10a Misure amministrative
1Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde alle prescrizioni di cui alla sezione 2 o se è necessario per proteggere la sicurezza e la salute degli utenti, l’organo di esecuzione dispone misure adeguate.
2Per misure adeguate si intendono in particolare:
a. disporre il ripristino della conformità del prodotto;
b. proibire l’ulteriore messa a disposizione di un prodotto sul mercato o la sua esportazione;
c. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto e ordinarne il ritiro o il richiamo;
d. disporre il divieto di accesso a un prodotto offerto su un mercato online;
e. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
3Se un operatore economico non è in grado di garantire la conformità di un prodotto a causa di carenze nell’organizzazione aziendale, l’organo di esecuzione può disporre l’adozione di misure nell’azienda, in particolare nel processo di produzione e nella garanzia di qualità. Se necessario può disporre la chiusura dell’azienda.
Art. 10b Emanazione di misure sotto forma di decisione di portata generale
1Se necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui all’articolo 10a capoverso 2 sono emanate sotto forma di decisione di portata generale.
2L’organo cantonale di esecuzione o l’organizzazione incaricata che ha eseguito il controllo può chiedere all’autorità competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
3La decisione di portata generale è pubblicata nel Foglio federale.
Art. 10c Avvertenze alla popolazione sulla pericolosità di un prodotto
1Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se l’operatore economico non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo.
2Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
Art. 11 Obbligo di collaborazione
Gli operatori economici e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all’esecuzione nella misura necessaria. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi d’esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.