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Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 8 pagine

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 4 cpv. 1

1Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Può definire in quale forma le indicazioni o le informazioni relative al prodotto devono essere messe a disposizione.

Art. 5 cpv. 2, cpv. 3, cpv. 3bis, cpv. 3ter, cpv. 4

2Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche e alle specifiche comuni di cui all’articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

3Chiunque mette a disposizione sul mercato un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche e alle specifiche comuni di cui all’articolo 6 capoverso 1 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

3bisSi presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche e alle specifiche comuni di cui all’articolo 6 capoverso 2 per il quale non sono stati definiti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute corrisponda allo stato della scienza e della tecnica.

3terChiunque mette a disposizione sul mercato un prodotto per il quale non sono stati definiti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e che non corrisponde alle norme tecniche e alle specifiche comuni di cui all’articolo 6 capoverso 2 deve poter dimostrare che il prodotto corrisponde in altro modo allo stato della scienza e della tecnica.

4Se per un prodotto non sono state definite norme tecniche e specifiche comuni di cui all’articolo 6 capoversi 1 o 2 si deve poter dimostrare che il prodotto corrisponde in altro modo allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 6 Norme tecniche e specifiche comuni

1D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’Ufficio federale competente definisce le norme tecniche e le specifiche comuni idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4.

2La SECO designa le norme tecniche e le specifiche comuni idonee ad attuare lo stato della scienza e della tecnica.

3L’Ufficio federale competente e la SECO designano norme per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.

4Le norme tecniche e le specifiche comuni sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute.

5L’Ufficio federale competente e la SECO possono incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.