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Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 8 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 7a Persona responsabile dei prodotti immessi in commercio

Il Consiglio federale può stabilire che un prodotto venga immesso in commercio unicamente se l’informazione sul prodotto indica una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera.

Art. 7b Vendita a distanza e fornitori di un mercato online

1Il Consiglio federale può obbligare gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti tramite vendita a distanza a riportare nelle loro offerte indicazioni identificative dei prodotti nonché avvertenze e consigli di prudenza.

2In particolare può inoltre obbligare i fornitori di un mercato online a:

a. indicare un ufficio di contatto e a registrarsi nel sistema di informazione e allerta secondo l’articolo 13b;

b. adottare misure quali richiami dei prodotti e informazioni tempestive a beneficio degli utenti per garantire la sicurezza dei prodotti e a collaborare con gli organi di esecuzione e gli operatori economici;

c. garantire agli organi di esecuzione l’accesso ai dati destinati a identificare prodotti pericolosi e ai dati relativi a questi prodotti.

Titolo prima dell’art. 8

Sezione 3: Obblighi consecutivi alla messa a disposizione sul mercato

Art. 8

1Gli operatori economici sono tenuti ad adottare le misure necessarie a individuare eventuali pericoli derivanti dal loro prodotto per la sicurezza e la salute di utenti e terzi.

2Se constatano che il loro prodotto comporta un pericolo per la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, devono adottare immediatamente le misure necessarie e informare l’organo di controllo competente in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate.

Art. 10 Controlli

1Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti messi a disposizione sul mercato. Possono richiedere la relativa documentazione e se necessario prelevarne campioni.

2Gli organi di esecuzione o le organizzazioni da essi incaricate possono acquistare prodotti utilizzando nomi fittizi.