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Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 8 pagine
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
2Il sistema di informazione e allerta contiene i dati necessari a garantire la sicurezza dei prodotti e alla sorveglianza del mercato, inclusi i dati di cui all’articolo 13.
3I dati di cui al capoverso 2 possono essere pubblicati se non particolarmente degni di protezione.
4Il Consiglio federale disciplina per il sistema di informazione e allerta:
a. la struttura e il catalogo dei dati;
b. i diritti di accesso;
c. le misure organizzative e tecniche necessarie ad assicurare la protezione e la sicurezza dei dati;
d. la durata di conservazione.
5Qualora esista un trattato internazionale che disciplina la partecipazione della Svizzera a sistemi internazionali di informazione e allerta aventi finalità analoghe a quelle di cui al capoverso 1, la Confederazione può aderire a tali sistemi.
Art. 14a Tassa di sorveglianza sui prodotti nel commercio online
1Il Consiglio federale può disporre la riscossione di una tassa per coprire i costi sostenuti dalla Confederazione nell’ambito della sorveglianza del mercato nel settore del commercio online e non coperti dalle indennità versate dalla Confederazione e dagli emolumenti di cui all’articolo 14.
2La tassa di sorveglianza è riscossa sui prodotti venduti a distanza forniti direttamente dall’estero ad acquirenti in Svizzera che utilizzano il prodotto per sé.
3Sono tenuti a versare la tassa gli operatori economici con sede in Svizzera o all’estero.
4Le persone assoggettate al pagamento della tassa devono iscriversi a un registro della Confederazione.
5La tassa di sorveglianza ammonta al massimo a cinque franchi per ogni prodotto.
6Il Consiglio federale definisce categorie di prodotti per la riscossione della tassa di sorveglianza.
7Stabilisce l’entità della tassa per le singole categorie di prodotti e regolamenta la procedura di riscossione e di conteggio. Può esentare prodotti dalla tassa e prevedere eccezioni dall’obbligo di pagamento per determinati operatori economici.
Art. 15 Diritto procedurale applicabile e rimedi giuridici
1Si applica la legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA).
2La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.