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Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 8 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

3Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Titolo prima dell’art. 15a

Sezione 4a: Sanzioni amministrative

Art. 15a

1Gli operatori economici che violano l’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 2, le misure disposte dalle autorità secondo l’articolo 10a capoversi 2 e 3 o l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 14a capoverso 4 possono essere oggetto di una sanzione amministrativa pari al massimo al 10 per cento del fatturato annuo realizzato in Svizzera in media negli ultimi tre anni d’esercizio.

2Il Consiglio federale definisce l’autorità federale competente per la comminazione di sanzioni amministrative nei singoli settori di prodotti.

3Per valutare l’importo della sanzione, l’autorità competente tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell’operatore economico.

4La procedura di sanzione amministrativa deve essere avviata entro cinque anni dalla violazione degli obblighi di cui al capoverso 1.

5La procedura di sanzione amministrativa è retta dalla PA8.

Art. 17 cpv. 1 lett. b

1È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente:

b. viola l’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 2, l’obbligo di collaborazione di cui all’articolo 11 o l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 14a capoverso 4;

Art. 21

Abrogato

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

8 RS 172.021