Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
tecnici ecc.) o ancora le informazioni da trasmettere (contratti, prezzi, volumi, identità delle controparti ecc.). Il documento è aggiornato costantemente dall’ACER e l’ultima versione è datata dicembre 2024.
In tale contesto, appare necessario che la ElCom segua un sistema simile per l’applicazione della legge e dell’ordinanza. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori di mercato e agli intermediari una guida chiara e pratica per l’attuazione degli obblighi di legge, pur mantenendo la flessibilità per adeguare le procedure in base ai riscontri e all’evoluzione dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Come le circolari dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o gli orientamenti dell’ACER, le istruzioni della ElCom svolgeranno un ruolo fondamentale nell’esecuzione della legge. Infatti, trattandosi di un settore tecnico in continua evoluzione, la ElCom deve essere in grado di adeguare la sua prassi in tempi brevi e seguire gli sviluppi osservati nell’UE. Tali istruzioni, ad ogni modo, assolvono l’unico scopo di agevolare l’applicazione del diritto e non possono esse stesse fissare norme di diritto. Le istruzioni della ElCom permetteranno così di precisare in particolare le modalità operative concernenti:
• la registrazione degli operatori del mercato svizzero (cap. 3);
• l’abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione (cap. 4 e 6);
• la pubblicazione delle informazioni privilegiate (cap. 5);
• la trasmissione delle transazioni, degli ordini di negoziazione e degli eventi del ciclo di vita (cap. 7);
• la trasmissione delle informazioni relative alle esposizioni (cap. 7 sez. 3); e
• la trasmissione dei dati fondamentali (cap. 7 sez. 4).
Per garantire continuità e trarre vantaggio dall’esperienza maturata all’interno dell’UE, la ElCom potrà rinviare agli orientamenti formulati dall’ACER, scaturiti da oltre dieci anni di esperienza sul mercato europeo. Questa impostazione permette di non ripartire da zero per concetti già collaudati, adattandoli al contempo alle specificità dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. È altresì garanzia di coerenza tra gli standard applicati agli operatori attivi sia sul mercato svizzero che sul mercato europeo, evitando inutili duplicazioni e un onere amministrativo sproporzionato.
4. Commento ai singoli articoli
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
La capacità di consumo (lett. a) viene definita come la quantità massima di energia elettrica o di gas che un consumatore finale potrebbe consumare nel corso di un anno se facesse funzionare i suoi impianti di consumo a pieno regime e senza interruzioni per tutto l’anno. Questa definizione è necessaria per determinare il limite a partire dal quale la legge deve essere applicata ai contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera (art. 3 cpv. 2 LVTE e art. 3).
La definizione di «prodotti energetici svizzeri all’ingrosso» (art. 3 lett. b LVTE) è un elemento centrale della LVTE in quanto corrisponde al punto di contatto tra le persone che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso e gli operatori del mercato svizzero. Come per il diritto dell’UE6, è importante operare una chiara distinzione tra i diversi tipi di contratti inclusi in questa definizione, suddivisi in tre categorie differenti:
6 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del