Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 11 pagine

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N. fascicolo: BFE-011.822-16/1/1/4

2. Risultati della procedura di consultazione

Il presente rapporto sintetizza i pareri pervenuti, senza avere alcuna pretesa di esaustività1.

2.1. Pareri generali sul progetto di ordinanza

La grande maggioranza delle organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione accoglie con f avore il progetto di ordinanza. Molti Cantoni, L’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) e numerosi attori del settore elettrico salutano in particolare il fatto che l’ordinanza si allinei il più possibile al regolamento europeo REMIT e ai relativi atti di esecuzione2. A loro avviso, questo approccio permetterebbe di limitare l’onere amministrativo per le imprese interessate. In quest’ottica, diversi partecipanti chiedono inoltre che, al momento dell’elaborazione definitiva dell’ordinanza, si tenga conto anche dei recenti sviluppi del pertinente diritto europeo, in particolare delle revisioni del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato.

Il progetto è stato respinto solo dall’UDC, che ritiene che le disposizioni proposte raf f orzino eccessivamente le competenze delle autorità, aprano la strada al recepimento dinamico degli standard europei e impongano oneri aggiuntivi alle imprese.

Inoltre, le imprese interessate e numerose associazioni chiedono che venga concesso un termine suf ficiente per l’attuazione dei nuovi obblighi. La principale critica riguarda l’entrata in vigore degli obblighi di trasmissione prevista per il 31 marzo 2027 nelle disposizioni transitorie. L’AES sottolinea in particolare che le aziende di approvvigionamento elettrico che saranno soggette per la prima volta a tali obblighi – in particolare le imprese di medie dimensioni – dovranno eseguire interventi importanti per conf ormarsi, soprattutto per quanto riguarda l’adeguamento dei processi interni, la f ormazione del personale e l’approntamento dei flussi di dati necessari. In queste condizioni, il termine di circa tre mesi tra l’entrata in vigore della legge e quella degli obblighi di trasmissione è ritenuto insuf f iciente.

Diversi partecipanti desiderano anche una proroga del termine applicabile alla trasmissione dei contratti non standard. L’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) e varie imprese del settore ritengono inoltre che i requisiti più severi in materia di trasparenza nel settore del gas comportino un onere amministrativo sproporzionato. Chiedono pertanto diverse misure di sgravio, oltre che di attendere gli sviluppi in corso nell’Unione europea. In particolare, desiderano modifiche concernenti la trasm issione delle esposizioni da parte delle imprese del settore del gas, nonché l’innalzamento di alcune soglie, riguardanti soprattutto la trasmissione delle transazioni di gas effettuate esclusivamente sul territorio

svizzero.Pareri sui singoli temi

2.2.1 Capitolo 1 – Disposizioni generali

Secondo in particolare SH, TG, economiesuisse, Axpo, energie360, OpenEP e RWE, è necessaria un’armonizzazione delle def inizioni con quelle del Regolamento REMIT per garantire l’equivalenza e ridurre i rischi di errore. Inoltre, energie360 e OpenEP f anno presente che alcuni concetti chiave quali «contratto standard», «contratto standard bilaterale» e «consumo in quanto entità economica unica» dovrebbero essere def initi in modo chiaro e applicabile nella pratica, tenendo conto segnatamente dell’attuale assenza di mercati organizzati e di contratti standardizzati nel mercato del gas svizzero.

1 Conformemente all’articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061), la rielaborazione dei progetti posti in consultazione passa attraverso la presa di conoscenza di tutti i pareri espressi, che vengono soppesati e valutat i.

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 della Commissione del 30 gennaio 2026 relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 7 quater, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafi 1 bis, 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, e che abroga il regolamento di esec uzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione 4/11 BFE-D-A3263501/190