Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 11 pagine
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N. fascicolo: BFE-011.822-16/1/1/4
2.2.4 Capitolo 4 – Registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate
RWE propone di precisare che la pubblicazione di informazioni privilegiate possa avvenire anche tramite il sito Internet dell’impresa stessa qualora la piattaforma per le inf ormazioni privilegiate risulti temporaneamente indisponibile.
2.2.5 Capitolo 5 – Informazioni privilegiate, pubblicazione e differimento della pubblicazione
L’AES, Groupe E e Swisspower chiedono che la nozione di «combinazione di impianti» sia precisata al f ine di indicare chiaramente che si tratta di un raggruppamento regionale e non di un portafoglio svizzero di impianti di piccole dimensioni. Mettono in guardia da un’interpretazione troppo ampia che includerebbe aggregatori o portaf ogli virtuali.
Economiesuisse, ElCom, Proxigas, A2A, l’AES, Alpiq, BKW, EPEX spot, Energy trader Europe, eurelectric, Groupe E, Swissgrid, Swisspower e RWE sottolineano l’importanza di fissare una soglia chiara al f ine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza in merito agli eventi soggetti all’obbligo di pubblicazione. Tutti propongono di riprendere la soglia di 100 MW dell’UE. ASIG, Gaznat, energie 360 e OpenEP sono invece dell’avviso che debba essere definita una soglia adeguata in funzione della reale capacità di inf luenzare il mercato svizzero. L’attuale soglia di 100 MW è ritenuta troppo bassa e non rappresentativa, poiché corrisponderebbe solo a una quota marginale del mercato. Essi pertanto raccomandano di innalzarla a 500 MW per rispecchiare meglio la realtà del mercato.
Vitol, Energy Traders Europe ed eurelectric f anno presente che l’articolo 12 non spiegherebbe chiaramente se la pubblicazione di informazioni privilegiate tramite piattaforme riconosciute nell’ambito del REMIT sia suf f iciente per adempiere gli obblighi svizzeri.
Fluxswiss chiede infine che, nell’eventualità in cui venissero introdotti obblighi di inf ormazione relativi alle capacità riservate e alle nomine di transito, i dati commercialmente sensibili rimangano accessibili esclusivamente alla ElCom. Ritiene inf atti che la pubblicazione di tali inf ormazioni potrebbe compromettere la competitività del gasdotto di transito svizzero e avere ef f etti negativi sulla sicurezza dell’approvvigionamento.
2.2.6 Capitolo 6 – Registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione
RWE auspica maggiore chiarezza in merito alla def inizione di «dati di contatto del ref erente», in particolare per quanto riguarda la necessità o meno di designare una persona in loco.
Energy Trader Europe, eurelectric e RWE chiedono di eliminare o precisare il requisito di un accesso diretto e continuo da parte della ElCom ai sistemi dei meccanismi di segnalazione. Propongono di specificare che qualsiasi eventuale accesso debba limitarsi a modi proporzionati, sicuri e strettamente f inalizzati alla consultazione dei dati, tramite interfacce definite, e non equivalere a un accesso diretto ai sistemi. Suggeriscono inoltre di introdurre che la verifica del rispetto delle condizioni di abilitazione possa essere ef fettuata mediante sistemi di test, in particolare per i meccanismi di segnalazione che non sono ancora attivi sul mercato svizzero.
RWE giudica necessario chiarire le modalità operative relative al trasferimento dei registri delle attività in caso di revoca dell’abilitazione.
2.2.7 Capitolo 7 – Trasmissione di informazioni alla ElCom
2.2.7.1 Sezione 1 – Canali di trasmissione e dettagli tecnici
Economiesuisse e Axpo osservano che il progetto di ordinanza introdurrebbe un principio organizzativo relativo ai canali di trasmissione che si discosta dal REMIT. Mentre il REMIT attribuisce la responsabilità della trasmissione in base al canale di negoziazione (mercati organizzati o transazioni bilaterali), il
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