Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 11 pagine
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N. fascicolo: BFE-011.822-16/1/1/4
Inf ine, Proxigas, Energy trader europe, eurelectric e A2A segnalano che la def inizione di «evento del ciclo di vita» dovrebbe essere specificata in modo che sia chiaro che copre solo f atti già dichiarati.
Secondo ASIG, Gaznat, energie360 e OpenEP, la soglia proposta di 100 MW non è rappresentativa del mercato del gas svizzero, poiché tale capacità corrisponde solo a una quota marginale del consumo nazionale. Un impianto di tali dimensioni non consente quindi di influenzare né il mercato né i prezzi del gas. Raccomandano pertanto di innalzare tale soglia ad almeno 500 MW, al f ine di rispecchiare meglio la realtà del mercato. Inoltre, ASIG e Gaznat suggeriscono di introdurre un’esclusione supplementare per i contratti stipulati tra gli azionisti e la loro organizzazione di approvvigionamento.
La ElCom chiede infine di specificare che i gestori di reti di distribuzione rientrano sempre nel campo di applicazione della LVTE per quel che concerne l’energia elettrica che acquistano al f ine di garantire la f ornitura di energia nel quadro dell’approvvigionamento di base, poiché la soglia di 600 GWh/a riguarda solo i consumatori f inali.
2.2.2 Capitolo 2 – Pubblicazione della documentazione e formulari
Secondo Vitol, Swissgrid e RWE, l’esperienza dell’Unione europea insegnerebbe che le istruzioni delle autorità di regolamentazione in materia di integrità del mercato, quando vengono elaborate senza una precedente consultazione pubblica, rischiano di risultare poco pratiche o di imporre requisiti difficilmente applicabili per le imprese. Al contrario, la procedura di consultazione attuata nell’ambito del Transaction Reporting User Manual (TRUM) si sarebbe dimostrata ef f icace e dovrebbe essere generalizzata. Proxigas, Vitol, A2A, Energy Traders Europe ed eurelectric auspicano che la ElCom armonizzi i propri f ormulari con le norme europee (stessi campi, def inizioni e standard di dati) e istituisca un’interconnessione formale tra il proprio registro e quello dell’ACER. Tale approccio consentirebbe agli operatori già registrati presso l’ACER di adempiere i propri obblighi in Svizzera riutilizzando i dati esistenti, evitando così una duplicazione delle registrazioni in diverse giurisdizioni.
La ElCom precisa che gli operatori del mercato interessati dovrebbero mantenere costantemente aggiornati i dati trasmessi alla ElCom, a seconda dell’evoluzione della loro situazione o delle modifiche apportate ai f ormulari, per garantire che le inf ormazioni trasmesse siano sempre corrette e aggiornate. Aggiunge inoltre che la trasmissione di informazioni tramite canali alternativi, quali i server SFTP propri di determinati intermediari, non dovrebbe essere esclusa nell’ambito delle notifiche previste dall’art. 18 LVTE. Sottolinea tuttavia che, in caso di ricorso temporaneo a un altro canale per motivi tecnici, tale modalità dovrebbe essere preventivamente autorizzata e l’intermediario interessato dovrebbe assumersi l’intera responsabilità della sicurezza dei dati trasmessi.
2.2.3 Capitolo 3 – Registrazione, designazione di un rappresentante, negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto
Proxigas, A2A, Energy Traders Europe ed eurelectric propongono di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori svizzeri consentendo il riutilizzo dei dati provenienti dal registro CEREMP dell’ACER, attraverso il loro scaricamento e la loro integrazione nella piattaforma di registrazione della ElCom. Economiesuisse, ASIG, Gaznat, l’AES, Alpiq, BKW, Energy Traders Europe, Groupe E e Swisspower giudicano che l’inclusione dei consumatori f inali al di sotto della soglia dei 600 GWh nell’obbligo di registrazione non sia appropriata. Vitol, l’AES, Alpiq, Energy Traders Europe, eurelectric, Swisspower e RWE giudicano irrealistico che un operatore del mercato che benef icia già di un accesso elettronico diretto possa f ornire tale servizio a terzi.
La ElCom chiede infine di poter sospendere o cancellare la registrazione di un operatore di mercato, sia su richiesta che d’ufficio, in particolare in caso di cessazione dell’attività, di grave comportamento illecito sul mercato o di grave violazione degli obblighi di legge.
5/11 BFE-D-A3263501/190