Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

N. fascicolo: BFE-011.822-16/1/1/4

progetto svizzero la f onderebbe sulla categoria di contratto. Energy Traders Europe ed eurelectric ritengono, in proposito, che un chiarimento della ripartizione delle responsabilità tra mercati organizzati e operatori di mercato raf forzerebbe la certezza del diritto e consentirebbe di allinearsi alla prassi europea, evitando al contempo obblighi ridondanti o contraddittori.

Economiesuisse, l’ASIG, Gaznat, l’AES, Alpiq, BKW, Energy Traders Europe, eurelectric, Groupe E e Swisspower chiedono che nel testo figuri che la delega della trasmissione delle transazioni all’altra parte contraente rimane sempre possibile. Economiesuisse e Axpo suggeriscono inoltre di aggiungere una precisazione che rif letta la logica del REMIT in materia di delega e di «doppia trasmissione», poiché consentirebbe di ridurre le incertezze relative alla ripartizione delle responsabilità.

Proxigas, A2A, Energy Traders Europe ed eurelectric raccomandano di indicare che alcuni dati specifici, quali le capacità di trasporto e di transito dell’energia elettrica nonché la quantità di gas nella rete (linepack), siano trasmessi direttamente dai gestori delle reti di trasporto.

Swissgrid osserva che la situazione in cui un gestore della rete di trasporto agisce anche in qualità di operatore di un mercato organizzato non sarebbe disciplinata in modo esplicito né dalla legislazione svizzera né a livello europeo. Swissgrid ritiene p ertanto che le piattaforme gestite in tale contesto debbano essere considerate in modo analogo a quanto avviene nell’UE, in modo da chiarirne il trattamento normativo.

Da parte sua, la ElCom pretende l’obbligo per il gestore del mercato organizzato di trasmettere tali inf ormazioni all’operatore del mercato qualora non intenda trasmetterle direttamente alla ElCom, al fine di garantire che gli obblighi di trasmissione siano effettivamente rispettati. Sostiene inoltre che le persone soggette all’obbligo di trasmissione debbano essere ritenute responsabili della completezza, dell’esattezza e della trasmissione tempestiva dei dati alla ElCom, salvo in caso di inadempienza imputabile a terzi.

Groupe E rileva inf ine che il testo dell’ordinanza non def inisce con sufficiente chiarezza la portata dell’obbligo di trasmissione delle inf ormazioni sugli ordini.

2.2.7.2 Sezione 2 – Operazioni da trasmettere alla ElCom e termini di trasmissione

TG, Economiesuisse, l’ASIG, Gaznat, l’AES, Alpiq, Axpo, BKW, energie360, Energy traders europe, eurelectric, Groupe E, OpenEP e Swisspower ricordano che secondo l’esperienza dell’ACER, persino con un termine di trasmissione di 40 giorni (compreso un periodo di tolleranza), numerosi contratti non standard sarebbero ancora stati notificati in ritardo. Sono pertanto dell’avviso che una riduzione a 10 giorni lavorativi non sia appropriata e raccomandano di mantenere un termine realistico, prevedendo a tal f ine solo un adeguamento specifico («Swiss finish»). AES, Groupe E e Swisspower osservano che la f ormulazione degli articoli 19 e 20 lascia un margine di interpretazione riguardo agli obblighi di trasmissione della società nazionale di rete. Sottolineano quindi la necessità di chiarire la distinzione tra la trasmissione su base continua prevista dall’articolo 19 e quella periodica prevista dall’articolo 20, in particolare per i contratti concernenti la stabilità del sistema e il bilanciamento. Swissgrid insiste sul fatto che debba essere esclusa una doppia trasmissione, poiché l’articolo 20 costituisce una disposizione speciale rispetto all’articolo 19.

Ewz propone che l’obbligo di dichiarazione mensile dei contratti concernenti la stabilità del sistema o l’energia di bilanciamento venga adempiuto tramite la piattaforma centrale di Swissgrid, poiché tali dati vi sono già raccolti. Secondo ewz, una trasmissione supplementare alla ElCom costituirebbe un onere amministrativo superfluo. L’ASIG e Gaznat sottolineano infine che, senza un adeguamento, l’obbligo di trasmissione periodica potrebbe applicarsi a un numero molto elevato di co ntratti che riguardano esclusivamente lo stoccaggio di gas, compresi quelli di modesta entità. Auspicano pertanto che tale disposizione sia eliminata o, quantomeno, che sia introdotta una durata minima ragionevole al f ine di limitare il campo di applicazione di tale obbligo.

7/11 BFE-D-A3263501/190