Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 11 pagine

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N. fascicolo: BFE-011.822-16/1/1/4

dif ficoltà pratiche, poiché tale accordo non è accessibile al pubblico e non potrebbe essere verificato in modo indipendente. Raccomanda quindi di precisare ulteriormente le condizioni per l’applicazione di tale esenzione. Ritiene inoltre che i mercati org anizzati debbano continuare a notificare le transazioni sospette quando sono soddisfatti i criteri relativi all’impiego di informazioni privilegiate, indicando, se del caso, la potenziale applicazione di tale esenzione. Inf ine, è del parere che la verif ica dell’applicabilità dell’esenzione debba essere di esclusiva competenza della ElCom nell’ambito delle sue attività di vigilanza.

Economiesuisse e Axpo riconoscono che l’introduzione di un’esenzione per i provvedimenti ordinati dal Consiglio f ederale al f ine di prevenire minacce all’approvvigionamento di energia elettrica o di gas è comprensibile. Tuttavia, secondo loro una simile eccezione potrebbe provocare distorsioni del mercato e rivelarsi dif f icile da sorvegliare nella pratica.

EPEX Spot segnala che l’articolo 20 capoverso 1 LVTE introduce un criterio soggettivo («di cui sa o deve sapere») nel divieto di manipolazione del mercato, diversamente dal REMIT che non prevede tale elemento. L’ordinanza non f ornirebbe criteri oggettivi né indicazioni che consentano di valutare questa soglia di conoscenza. Raccomanda pertanto alla ElCom di pubblicare direttive che chiariscano l’applicazione pratica di tale criterio.

2.2.9 Capitolo 9 – Emolumenti e tassa annua di vigilanza

Economiesuisse, l’AES, Axpo, Groupe E e Swisspower chiedono che la tassa di base fissa sia riscossa soltanto se, durante il periodo di riferimento, sono state effettivamente effettuate transazioni aventi per oggetto prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

Proxigas e A2A sottolineano che solo la piena trasparenza nel calcolo dei costi consentirebbe alle parti interessate di conoscere con precisione gli importi dovuti, pianificare adeguatamente le proprie attività ed evitare esborsi sproporzionati. Propongono pertanto che l’importo unitario della tassa variabile sia f issato e comunicato in anticipo, prima dell’inizio di ogni anno.

Economiesuisse, AES, Axpo, Groupe E, RWE e Swisspower giudicano che un’ulteriore tassa in Svizzera sui dati degli operatori del mercato europeo comporterebbe un doppio onere f inanziario, penalizzando gli operatori svizzeri e determinando, in ultima analisi, costi che verrebbero riversati sui consumatori e sui contribuenti.

La ElCom stima che il trattamento e, in particolare, la conservazione dei dati raccolti genererebbero costi considerevoli. In virtù del principio di causalità, ritiene che tali costi debbano essere sostenuti dagli operatori del mercato europeo interessati, dal momento che questi ultimi non sono assoggettati alla tassa di vigilanza prevista dalla LVTE. Sostiene pertanto che tali operatori dovrebbero f arsi carico dei costi connessi al trattamento e alla conservazione dei dati che li riguardano.

2.2.10 Capitolo 10 – Trattamento dei dati e sistema d’informazione

ZH puntualizza che, considerata la sensibilità dei dati menzionati nell’articolo 33, sarebbe importante prevedere prescrizioni specif iche che ne disciplinino il trattamento.

2.2.11 Capitolo 11 – Disposizioni transitorie

EPEX Spot osserva che l’obbligo imposto agli operatori del mercato non svizzeri di designare un rappresentante in Svizzera presuppone l’esistenza di un mercato f unzionante dei servizi di rappresentanza. L’AES, Alpiq, Energy Traders Europe, Eurelectric, Gro upe E e Swisspower propongono, al f ine di garantire l’analogia con il quadro REMIT, di esplicitare che soltanto le imprese estere sarebbero tenute a designare un rappresentante in Svizzera. Energy Traders Europe ed eurelectric suggeriscono di aggiungere che possono fungere da rappresentanti sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

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