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Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 8 pagine

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LACFC

dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra («Accordo di collegamento»).

3 Il Consiglio federale può esentare merci originarie di altri Stati che hanno convenuto con la Confederazione o l’Unione europea (UE) regolamentazioni comparabili a quelle dell’Accordo di collegamento.

4 Il Consiglio federale stabilisce le regole in materia d’origine applicabili. A tal fine tiene conto in particolare della loro compatibilità con le corrispondenti regolamentazioni dell’UE.

Sezione 2: Tassa di adeguamento alle frontiere

Art. 3 Principio

1 La Confederazione riscuote una tassa di adeguamento alle frontiere sulle merci di cui all’allegato 1 che sono importate in libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. a della legge del 20 giugno 20256 sui compiti dell’UDSC [LUDSC]).

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per piccoli quantitativi di merci.

3 L’obbligo di adeguamento sorge nel momento in cui la dichiarazione delle merci diviene vincolante (art. 20 cpv. 1 LUDSC).

Art. 4 Persone assoggettate all’obbligo di adeguamento

Sono assoggettati all’obbligo di adeguamento i responsabili delle merci secondo l’articolo 6 lettera i numero 1 LUDSC.

Art. 5 Base di calcolo e ammontare della tassa di adeguamento alle

frontiere

1 La tassa di adeguamento alle frontiere è calcolata in base:

a. al peso lordo della merce importata;

b. alla quantità di emissioni di gas a effetto serra causate dalla produzione della merce e dei suoi precursori rilevanti, comprese quelle causate dalla produzione dell’energia elettrica utilizzata a tal fine;

c. alla quantità di diritti di emissione che sarebbero assegnati a titolo gratuito nel sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera per la produzione della merce e dei suoi precursori rilevanti;

d. al prezzo d’aggiudicazione medio dei diritti di emissione sul mercato primario dell’UE per l’anno precedente all’importazione.

2 L’ammontare della tassa è calcolato conformemente all’allegato 2.

3 Gli importi netti che sono stati versati in modo comprovabile in virtù di prescrizioni statali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di cui al capoverso 1 lettera b

6 RS …