Progetto
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
LACFC
3 Se esige la prestazione di garanzie, l’UFAM incarica l’UDSC di riscuoterle al momento dell’importazione.
Sezione 3: Trattamento dei dati
Art. 12 Sistema d’informazione
1 L’autorità designata dal Consiglio federale gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti secondo la presente legge.
2 Il Consiglio federale provvede affinché l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi siano garantite.
3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, le autorità federali competenti possono riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma delle indicazioni per via elettronica da parte della persona interessata nella procedura in questione.
Art. 13 Trattamento dei dati
1 Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l’UFAM può trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi i seguenti dati personali degni di particolare protezione: dati concernenti perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali.
2 L’UDSC mette a disposizione dell’UFAM i dati necessari alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione.
3 L’UFAM mette a disposizione dell’UDSC i dati necessari alla riscossione della garanzia dei crediti derivanti dalla tassa di adeguamento alle frontiere.
4 I dati personali e i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione contenuti nel sistema d’informazione possono essere conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per cinque anni dalla conclusione della procedura.
5 Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche che possono essere trattati e comunicati e per quanto tempo i dati devono essere conservati.
Sezione 4: Disposizioni penali e perseguimento penale
Art. 14 Sottrazione della tassa di adeguamento alle frontiere
1 Chi, intenzionalmente, sottrae in tutto o in parte la tassa di adeguamento alle frontiere, segnatamente procurando a sé o a un terzo un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.