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Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 8 pagine

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LACFC

sono dedotti dal calcolo dell’ammontare della tassa. Non viene rimborsato alcun importo.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo. Designa in particolare i gas a effetto serra e i precursori rilevanti e definisce le prescrizioni statali che danno diritto alla deduzione degli importi di cui al capoverso 3.

5 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) pubblica i prezzi d’aggiudicazione medi di cui al capoverso 1 lettera d.

Art. 6 Obbligo di comunicazione

1 Per ogni anno civile, le persone assoggettate all’obbligo di adeguamento devono comunicare all’UFAM, entro la data stabilita dal Consiglio federale:

a. le indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c; e

b. le indicazioni relative a eventuali importi di cui all’articolo 5 capoverso 3.

2 Le indicazioni devono basarsi sui dati effettivi. Se questi non sono disponibili, le indicazioni da presentare devono essere calcolate sulla base di valori standard stabiliti dal Consiglio federale.

3 La comunicazione deve essere effettuata tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 12.

4 Il Consiglio federale stabilisce i valori standard in particolare per le emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b; a tal fine tiene conto segnatamente delle regolamentazioni dell’UE.

5 L’UFAM può esigere che le indicazioni presentate siano verificate da un organo appropriato. I costi della verifica sono a carico della persona assoggettata all’obbligo di adeguamento. L’UFAM designa gli organi appropriati.

6 Le persone assoggettate all’obbligo di adeguamento devono indicare un recapito in Svizzera.

Art. 7 Determinazione e riscossione della tassa di adeguamento alle

frontiere

1 L’UFAM determina la tassa di adeguamento alle frontiere per l’anno civile precedente sulla base delle indicazioni comunicate conformemente all’articolo 6.

2 Riscuote la tassa. Essa è esigibile a decorrere dalla notificazione della decisione di tassazione.

Art. 8 Riscossione posticipata

Se per errore non ha stabilito la tassa di adeguamento alle frontiere o ne ha stabilito un importo troppo basso, l’UFAM può riscuotere posticipatamente l’importo dovuto, purché ne comunichi l’intenzione entro un anno dalla decisione di tassazione.