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Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 8 pagine
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LACFC
Art. 9 Prescrizione
1 Il debito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è diventato esigibile.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione.
3 È sospesa fintanto che il debito fiscale è oggetto di una procedura di impugnazione o di un’esecuzione. È inoltre sospesa fintanto che la persona assoggettata all’obbligo di adeguamento non può essere escussa in Svizzera.
4 Il debito fiscale si prescrive in ogni caso in 15 anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo (DPA).
Art. 10 Obblighi di collaborazione
1 All’UFAM e all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) devono essere fornite le informazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.
2 Sono soggetti all’obbligo di informare in particolare:
a. le persone assoggettate all’obbligo di adeguamento;
b. i responsabili delle merci che importano merci di cui all’allegato 1 per le quali il Consiglio federale, in virtù dell’articolo 3 capoverso 2, prevede una deroga all’obbligo di pagare la tassa;
c. i responsabili dei dati di cui all’articolo 6 lettera j LUDSC che effettuano la dichiarazione delle merci per merci di cui all’allegato 1;
d. i responsabili del trasporto di cui all’articolo 6 lettera k LUDSC che effettuano il trasporto per merci di cui all’allegato 1.
3 Alle autorità federali competenti devono essere messi gratuitamente a disposizione i documenti necessari per l’esecuzione della presente legge e deve essere garantito l’accesso alle merci importate.
Art. 11 Garanzia dei crediti
1 L’UFAM può esigere una garanzia sotto forma di prestazione di garanzie a copertura dei crediti derivanti dalla tassa di adeguamento alle frontiere che non sono ancora esigibili o non sono ancora stati stabiliti mediante una decisione passata in giudicato se la persona assoggettata all’obbligo di adeguamento è in mora con il pagamento di un credito derivante dalla tassa che è già stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato.
2 La forma e l’ammontare della prestazione di garanzie sono retti dalle disposizioni che il Consiglio federale emana in virtù dell’articolo 39 della legge federale del 7 ottobre 20058 sulle finanze della Confederazione.