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Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 8 pagine

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LACFC

3 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

Art. 15 Messa in pericolo della tassa di adeguamento alle frontiere

1 È punito con la multa chi, intenzionalmente o per negligenza:

a. non adempie l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 6;

b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta regolarmente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d’affari e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;

c. omette di comunicare o comunica in modo errato dati e merci determinanti per l’obbligo di pagare la tassa;

d. intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

2 Nei casi gravi o di recidiva può essere inflitta una multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa di adeguamento alle frontiere messa in pericolo, se tale importo è più elevato.

Art. 16 Rapporto con la DPA

1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA9.

2 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’UFAM.

3 Se il fatto costituisce contemporaneamente più infrazioni il cui perseguimento spetta all’UFAM, è inflitta la pena prevista per l’infrazione più grave; la pena può essere aumentata in misura adeguata.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Emana le disposizioni di esecuzione.

3 L’UFAM e l’UDSC possono ricorrere a terzi per l’esecuzione.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

9 RS 313.0