Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine

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2.1 Modifica della LOGA e della OLOGA

2.1.1 Modifica dello scopo delle commissioni extraparlamentari (art. 57a LOGA)

L’articolo 57a LOGA definisce lo scopo delle commissioni extraparlamentari: prestare costantemente consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti. Nel commento di cui al pertinente messaggio si pre- cisa che per «consigliare in permanenza» s’intende l’attività di un ampio ventaglio di organi che svolgono compiti pubblici per conto del Governo e dell’Amministrazione21. Nel suo rapporto del 20 giugno 2022 all’attenzione della CdG-S, il CPA ha giustamente sottolineato che determinate commissioni forniscono prevalentemente o quasi esclusi- vamente prestazioni che non sono destinate né al Consiglio federale e nemmeno all’Amministrazione federale22. È il caso, ad esempio, delle commissioni incaricate di organizzare gli esami per determinate professioni. Gli organi interessati non corrispon- dono a nessuna altra categoria esistente all’interno della Confederazione e, inoltre, soddisfano le condizioni previste dall’articolo 57b LOGA per l’istituzione di una com- missione extraparlamentare. La modifica prevede di precisare l’articolo 57a LOGA per adeguarlo alla prassi. Questa modifica non dovrebbe comportare che altri organi pos- sano rientrare nella categoria delle commissioni extraparlamentari. La modifica mira semplicemente a considerare in modo più trasparente la grande varietà di commissioni extraparlamentari. Gli adeguamenti non avranno pertanto ripercussioni sul numero di commissioni extraparlamentari.

2.1.2 Comunicazione (art. 57gbis LOGA)

Nel quadro dei dibattiti nel Consiglio degli Stati in merito alla mozione della Commis- sione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale 25.3018 Ridurre il numero delle commissioni extraparlamentari, è stato valutato problematico il numero di lettere indi- rizzate ai parlamentari dalle commissioni extraparlamentari. Per risolvere il problema, si propone di aggiungere un articolo nella LOGA al fine di vietare ai membri e alle se- greterie delle commissioni di contattare direttamente il Parlamento e i suoi membri. Lo scopo di una commissione extraparlamentare è in particolare consigliare il Consiglio federale e l’Amministrazione federale e non il Parlamento. Inoltre, in linea di principio non rientra nei compiti di una commissione extraparlamentare svolgere attività di lobby. In futuro, quindi, le commissioni extraparlamentari dovranno passare tramite il diparti- mento a cui sono attribuite per trasmettere un messaggio al Parlamento. Numerose commissioni extraparlamentari sono sancite in leggi, in particolare le commissioni de- cisionali (art. 57a cpv. 2 LOGA). Il legislatore potrà comunque prevedere delle ecce- zioni nelle leggi speciali relative a tali commissioni, qualora lo ritenga opportuno.

21 FF 2007 6027, in particolare 6037

22 FF 2022 3007 n. 3.3. in fine