Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

2.1.3 Elenco delle commissioni (Allegato 2 OLOGA)

Le commissioni extraparlamentari sono elencate nell’allegato 2 dell’OLOGA. Celle-ci doit donc être adaptée en prévision des dissolutions présentées. L’elenco in questione deve dunque essere adeguato alla luce degli scioglimenti illustrati.

2.2 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

2.2.1 La normativa proposta

La Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circola- zione delle persone (18 membri) è unificata alla Commissione federale del lavoro (19 membri) per formare la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione. La nuova commissione conta 15 membri, di cui cinque rappresentano le associazioni dei lavoratori, cinque le associazioni dei datori di lavoro, due la Confederazione e tre i Can- toni. La rappresentanza federale è composta da un membro della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e un membro della Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Quest’ultimo, di norma il capo della Direzione del lavoro, presiede la Commissione.

Dalla fusione risulta una commissione più agile, che si concentra sull’attuazione e sugli organi esecutivi (Cantoni e parti sociali). Questa misura consente inoltre di ottimizzare l’impiego delle risorse, permettendo di risparmiare una parte delle indennità giornaliere per le sedute e una parte dell’onere amministrativo per tutte le parti coinvolte.

2.2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La riduzione delle indennità giornaliere risultante dalla riduzione del numero di membri (da 37 a 15) e del possibile numero di sedute comporterà un risparmio annuo di circa 18 000 franchi (indennità giornaliere, spese, segreteria).

La Commissione risultante dalla fusione continuerà a garantire i compiti elencati all’ar- ticolo 360b del Codice delle obbligazioni (CO)23 e all’articolo 34 della legge del 13 marzo 196424 sul lavoro (LL).

2.2.3 Attuazione

La Commissione emana un regolamento che definisce i dettagli della sua organizza- zione e che è approvato dal DEFR.

23 RS 220

24 RS 822.11