Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine
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regolari all’interno degli organi esistenti del sistema ERI e alla procedura di consulta- zione dei messaggi ERI.
Come indicato al capitolo 3.1.6, le valutazioni dovranno essere effettuate periodica- mente da commissioni di esperti o da istituzioni di valutazione il più possibile indipen- denti dal sistema svizzero ERI, che applichino standard internazionali e collaborino con esperti internazionali. La procedura di selezione per la concessione degli aiuti ai sensi dell'articolo 15 LPRI sarà resa più coerente. Si prevede di introdurre nuove procedure di selezione già nel quadro del messaggio ERI 2029–2032.
Nell’ambito dell’organizzazione formale della gestione delle crisi, l’8 dicembre 2023 è stato firmato da diversi partner del settore ERI l’accordo di collaborazione relativo all’or- ganizzazione della consultazione scientifica dell’Amministrazione federale in caso di crisi. Tuttavia, i loro rispettivi ruoli in questa organizzazione di crisi sono molto diversi. Mentre la Conferenza dei rettori swissuniversities sarà il punto di contatto per l’Ammi- nistrazione federale in caso di crisi e dovrà proporre gli scienziati altamente specializ- zati più appropriati, il Consiglio svizzero della scienza (CSS), in quanto organo pura- mente consultivo senza capacità operative, non ha alcun ruolo specifico. Di conse- guenza, l’abolizione del CSS non ha alcuna incidenza sull’organizzazione di crisi della Confederazione.
2.4 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero
2.4.1 La normativa proposta
La Confederazione sostiene in tutto il mondo 17 scuole svizzere ubicate a Bangkok, Barcellona, Bogotá, Catania, Lima, Madrid, Milano, Città del Messico (con filiali a Cuer- navaca e Querétaro), Bergamo, Roma, Santiago del Cile, San Paolo (con filiale a Cu- ritiba), Singapore e Pechino, conformemente alla legge del 21 marzo 201426 sulle scuole svizzere all’estero (LSSE). La Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero presta consulenza al Dipartimento federale dell’interno per l’esecu- zione della legge ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LSSE.
L’Amministrazione federale intrattiene contatti regolari con le scuole svizzere, con edu- cationsuisse (la loro associazione mantello) e con l’associazione dei Cantoni patroni delle scuole svizzere. Questi organi soddisfano sufficientemente le esigenze di scam- bio e consulenza dell’Amministrazione. Pertanto, si può rinunciare alla Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero.
2.4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Negli ultimi anni la Commissione si è riunita in media una o due volte l’anno. Ne con- segue che i suoi costi sono stati contenuti. Il suo scioglimento comporterà un risparmio di circa 2 500 franchi l’anno.
26 RS 418.0