Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine

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(medicina umana, odontoiatria, chiropratica, farmacia et medicina veterinaria). Le com- missioni sono competenti per la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami federali per le professioni mediche universitarie. Con l’adeguamento previsto, queste commissioni saranno riunite in un’unica commissione d’esame comune. Per ciascuna professione medica universitaria sarà istituita una sottocommissione, al fine di garantire la competenza specialistica necessaria per il rispettivo esame.

La fusione persegue due scopi principali: da un lato occorre garantire che per ogni professione medica continuino a essere incluse sistematicamente le conoscenze spe- cialistiche fondamentali e l’esperienza delle istituzioni di formazione. Dall’altro lato, gra- zie all’organizzazione uniforme si intende utilizzare meglio le sinergie nelle questioni tecniche e organizzative. Ciò consentirà di adempiere ai compiti in maniera più effi- ciente e coerente, senza pregiudicare il necessario ricorso alla competenza specifica delle singole professioni mediche.

Un elemento centrale per la fusione delle cinque commissioni d’esame esistenti è la necessità di superare il numero massimo di membri ammesso, fissato in linea di prin- cipio a 15. Secondo l’articolo 8d capoverso 2 lettera a OLOGA, questo numero può essere superato in particolare se sono riunite diverse commissioni. Si tratta per l’ap- punto del presente caso, dove le cinque commissioni d’esame esistenti sono riunite in una. Inoltre, si applica anche la disposizione di cui alla lettera b, dato che è necessario un numero ben superiore di membri per rappresentare tutte le professioni mediche e tutte le istituzioni di formazione.

2.6.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Con la fusione delle commissioni d’esame finora separate si intende ottenere in parti- colare un’organizzazione più efficiente. Grazie alla concentrazione delle risorse e all’uso in comune di strutture amministrative e tecniche è possibile utilizzare sinergie che consentono di adempiere ai compiti in maniera più efficiente. Inoltre, un’eventuale riduzione del numero di membri per ciascuna sottocommissione può tradursi in una riduzione diretta dei costi fino a 2 000 franchi.

2.6.3 Attuazione

L’attuazione presuppone la modifica dell’articolo 13a LPMed, che prevede espressa- mente più commissioni d’esame. Inoltre, occorre rielaborare di conseguenza l’ordi- nanza del 26 novembre 200829 sugli esami LPMed, nonché l’ordinanza del 27 giugno 200730 sulle professioni mediche.

29 RS 811.113.3

30 RS 811.112.0