Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine

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2.7 Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)

2.7.1 La normativa proposta

La Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) è una commissione am- ministrativa permanente extraparlamentare che funge da organo tecnico consultivo per il Consiglio federale, le autorità e le organizzazioni nel campo della protezione della popolazione svizzera e delle sue basi esistenziali dai rischi e pericoli nucleari (N), bio- logici (B) e chimici (C). La strategia «Protezione NBC Svizzera» della ComNBC mira a garantire che la Svizzera sia preparata al meglio, a medio e lungo termine, a un possi- bile evento N, B o C. Dal punto di vista amministrativo, la ComNBC è annessa all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Attualmente composta da 15 membri, la ComNBC rappresenta una risorsa interes- sante da cui l’Amministrazione federale attinge conoscenze supplementari in materia NBC. Gli scienziati e i medici che ne fanno parte apportano competenze preziose, in un periodo in cui gli investimenti e gli sviluppi internazionali nel campo delle armi e degli strumenti di minaccia NBC sono in crescita. Tuttavia, il Laboratorio di Spiez e la divi- sione Centrale d’allarme e gestione degli eventi dell’UFPP collaborano con scienziati di fama, mantengono reti mirate e impiegano ricercatori e ricercatrici. È quindi ipotizza- bile sciogliere la ComNBC e affidarsi maggiormente a questi tre pilastri, pur consapevoli che la perdita di conoscenze non potrà essere completamente compensata.

2.7.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Il budget annuale della ComNBC ammonta a 78 600 franchi. La ComNBC fornisce ser- vizi di consulenza che, in caso di scioglimento, dovrebbero essere acquisiti esterna- mente in base alle esigenze. Alcuni compiti, come quelli legati alla Strategia NBC Sviz- zera, dovrebbero essere assunti dall’UFPP.

Per quanto riguarda le ripercussioni sulla Confederazione, si veda il numero 4.1.7.

2.8 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’in-

validità

2.8.1 La normativa proposta

La Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cui all’articolo 73 della legge federale del 20 dicembre 194631 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), di seguito «Commissione AVS/AI», verrà fusa con la Commissione federale della previdenza professionale di cui all’articolo 85 della legge federale del 25 giugno 198232 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPP), di seguito «Commissione LPP», nella «Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità». La nuova denominazione corrisponde fondamentalmente al tenore della base costituzionale dell’articolo 111

31 RS 831.10

32 RS 831.40