Rapporto esplicativo - O CO2

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sul CO₂

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i veicoli

Nell’ambito dell’esecuzione, attualmente in corso, delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ dei veicoli, l’Uf f icio federale dell’energia (UFE) ha rilevato la necessità di apportare modif iche puntuali al f ine di aumentare la certezza del diritto, migliorare la qualità dei dati e adeguare singole disposizioni concernenti i veicoli pesanti alle disposizione in vigore nell’UE.

1.2 Geotermia

Vengono aggiunte rispettivamente una nuova disposizione all’allegato 12 numero 2.5 e una all’allegato 12a numero 2.4 lettera b; così facendo si chiarisce la definizione di costi computabili e si precisa che da essi sono esplicitamente esclusi gli importi che sono già coperti da altre fonti di finanziamento. I costi rimunerati da terzi, per esempio dai Cantoni, non possono quindi essere computati nel calcolo del contributo f ederale.

L’obiettivo di questa modifica è evitare il cumulo di contributi di promozione per le stesse voci di spesa nei progetti di geotermia e garantire un uso efficiente delle risorse f inanziarie della Conf ederazione. Questa precisazione giuridica crea maggiore trasparenza per i richiedenti e conf erma che gli aiuti f inanziari della Conf ederazione possono essere concessi solo per la parte dei costi di investimento ef - f ettivi sostenuti dal promotore del progetto dopo aver dedotto tutti gli altri contributi pubblici o privati.

Va ricordato che non soltanto i privati, ma anche le corporazioni di diritto pubblico (soprattutto i Cantoni) possono richiedere contributi d’investimento, e che anche a loro si applicano gli stessi requisiti.

Le nuove disposizioni di cui sopra non sono da intendersi come modifica, ma come una precisazione volta a evitare un doppio finanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni. Il metodo di calcolo non viene modif icato.

Inoltre, nell’allegato 12 numero 2.1, l’ordine delle lettere a e b è stato invertito in modo da rispecchiare in modo più logico la sequenza dei passaggi di natura tecnica: i lavori di preparazione sono ora citati prima dell’ef f ettiva acquisizione di nuovi geodati.

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche relative alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ sono di portata limitata e non comportano oneri supplementari. Pertanto, possono essere implementate senza ripercussioni f inanziarie.

Le modifiche che riguardano la geotermia non comportano costi supplementari per l’autorità di esecuzione. Si tratta di precisazioni che f acilitano a tutti i livelli il lavoro della pubblica amministrazione.

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Le modifiche relative alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ sono di portata limitata e hanno ripercussioni per lo più irrilevanti.