Rapporto esplicativo - O CO2
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sul CO₂
allo stesso numero di giorni. Dall’altro, permette di uniformare anche il trattamento informatico dei dati e quindi di ottimizzare la qualità degli stessi.
Art. 23b Indicazioni nella dichiarazione doganale
Per valutare se un veicolo rientra o meno nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂, nella dichiarazione doganale devono essere indicate anche data della prima ammissione alla circolazione all’estero e il chilometraggio del veicolo (art. 17d cpv. 3). Attualmente, queste indicazioni vengono rilevate al momento della notifica del veicolo presso l’Ufficio f ederale delle strade (USTRA). In alcuni casi, vengono anche dichiarate su base volontaria nell’ambito della dichiarazione doganale all’Uff icio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Tuttavia, visto che in passato l’UFE ha riscontrato incongruenze tra la notif ica volontaria all’UDSC e la registrazione presso l’USTRA, ora chi importa un veicolo già messo in circolazione all’estero dovrà indicare nella dichiarazione doganale anche le indicazioni relative alla prima immatricolazione all’estero e al chilometraggio. Questi dati saranno trasmessi automaticamente al portale dell’USTRA e non dovranno più essere comunicati a quest’ultimo.
Art. 30 cpv. 2 lett. a
Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sul CO₂ entrata in vigore il 1° gennaio 2025, l’arrotondamento delle emissioni di CO₂ che superano l’obiettivo individuale era stato modificato a un centesimo di grammo di CO₂/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri rispetto al precedente decimo di grammo di CO₂/km, e ciò con l’intento di armonizzare il più possibile tale arrotondamento con quello per i veicoli pesanti (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. b). Tuttavia, la prassi esecutiva ha dimostrato che questa modifica comporta uno sproporzionato onere supplementare di gestione dei dati e che in questo caso l’armonizzazione tra veicoli leggeri e pesanti non è opportuna. Per questo motivo, ai f ini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono nuovamente arrotondate per dif etto a un decimo di grammo di CO₂/km.
Art 130 cpv. 2
L’articolo 130 disciplina le competenze per l’esecuzione delle disposizioni dell’ordinanza sul CO₂. Durante l’ultima revisione dell’ordinanza sul CO₂, erroneamente non era stata aggiunta la categoria dei veicoli pesanti al capoverso 2, secondo cui l’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO₂ di automobili, autof urgoni e trattori a sella leggeri. Questa svista è ora corretta.
Allegato 4a numeri 2.1, 2.2 e 3.3
Secondo l’articolo 135 lettera c dell’ordinanza sul CO₂, il Dipartimento f ederale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua il peso a vuoto medio delle automobili, degli autof urgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell’anno civile precedente. Al numero 2.1 (automobili) e al numero 2.2 (autofurgoni e trattori a sella leggeri) dell’allegato 4a viene quindi aggiunto l’anno 2025. Visto che non si dispone ancora dei dati per il calcolo del peso a vuoto, per il momento vengono inseriti caratteri segnaposto che saranno sostituiti dai pesi a vuoto medi di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nel 2025 non appena i dati saranno disponibili.
La Commissione europea ha modificato i valori di riferimento per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/25453. Questo perché la procedura di simulazione (il cosiddetto software VECTO) è cambiata in modo che i valori di emissione di CO₂ risultanti siano più bassi. I valori di rif erimento sono stati modificati per tenere conto di tale adeguamento. In questa modifica, vengono adottati analogamente all’UE i valori modificati per i veicoli pesanti immatricolati per la prima volta in Svizzera nel numero 3.3 dell’allegato 4a. Diversamente da quanto previsto
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2545 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che modif ica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 def inendo le emissioni di CO₂ di rif erimento adeguate e specif icando la metodologia per def inire i veicoli rappresentativi, versione
della GU L 2025/2545 del 16.12.2025.