Rapporto esplicativo - O CO2

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sul CO₂

Le modifiche che riguardano la geotermia contribuiscono a chiarire le condizioni f inanziarie per i progetti: le loro ripercussioni sulla società e sull’ambiente sono di portata minima.

4. Commento ai singoli articoli

Art.°17a cpv. 2 lett. c, art.°17b cpv. 2 lett. c e art.°17c cpv. 2 lett. c

Da quanto è emerso dall’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per le automobili e i veicoli commerciali leggeri, in alcuni casi sono stati immatricolati veicoli che erano stati dichiarati alla dogana prima dell’introduzione dei valori obiettivo di CO₂ per i veicoli leggeri. Di norma si tratta di veicoli in stock che sono rimasti in deposito per periodi insolitamente lunghi o di veicoli che sono stati utilizzati senza ammissione alla circolazione stradale (ad es. perché utilizzati soltanto nel perimetro aziendale). Secondo la legislazione sul CO₂, in linea di principio i veicoli rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ dal momento della messa in circolazione in Svizzera. Nelle situazioni sopra descritte, ciò significa, ad esempio, che un veicolo che si trova in Svizzera da 20 anni è assoggettato alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ al momento della prima immatricolazione, 20 anni dopo il suo sdoganamento. Si tratta di casi singoli che, vista la dimensione temporale di cui si parla, appare opportuno escludere dal campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂.

Art. 17cbiscpv. 3 lett. e, f e g

Nell’UE, ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/24001 della Commissione, i veicoli fuoristrada, i veicoli per uso speciale e i veicoli f uoristrada per uso speciale sono esentati dall’obbligo di effettuare simulazioni al fine di stabilire il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. Secondo l’articolo 3a paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/12422, le emissioni medie di CO₂ di questi veicoli non vengono ridotte. Essi sono quindi esclusi dagli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti. Per questo aspetto, il campo di applicazione delle prescrizioni svizzere relative alle emissioni di CO₂ va armonizzato con la normativa europea e tali veicoli vanno dunque esclusi dagli obiettivi di riduzione. In termini di esecuzione, ciò riguarda un numero limitato di veicoli: nel 2025, essi rappresentavano una quota pari a pochi punti percentuali rispetto al totale del parco veicoli nuovi composto da veicoli pesanti.

Art. 17d cpv. 3

La disposizione concernente i veicoli esclusi dal campo di applicazione resta pressoché invariata nella sostanza. Finora erano esclusi i veicoli che erano stati immatricolati per la prima volta all’estero più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e i veicoli che erano stati immatricolati per la prima volta all’estero più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e aventi un chilometraggio pari o superiore a 5000 km al momento della dichiarazione in dogana. Tali termini sono ora indicati non più in mesi, bensì in giorni: invece di 12 e sei mesi sono ora determinanti rispettivamente 360 e 180 giorni. Da un lato questa modifica introduce una regolamentazione uniforme per tutti i veicoli, visto che, a seconda del momento in cui si verifica l’evento iniziale, sei mesi non corrispondono sempre

1 Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1; modif icato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/258, GU L 2025/258 del 18.7.2009.

2 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che def inisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1045, GU L 2025/1045 del 25.7.2025.